CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2019, n. 11907 – In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell’impresa