CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2019, n. 11907

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione straordinaria

Rilevato

che M. B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009;

Considerato

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la B. assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi in merito a costi deducibili per € 14.469,00, già evidenziati anche con l’atto di appello alle pagg. 24-27 ed anche per ulteriori costi inerenti (quota di ammortamento per computer, per attrezzatura varia e minuta, per mobili ed arredi, per pubblicità, per manutenzione e riparazione autovettura, per manutenzione ed aggiornamento software, per viaggi), a fronte del recupero da parte dell’Ufficio e delle contestazioni della contribuente, la CTR alcunché avrebbe argomentato; che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., 111 Cost., 36 DPR n. 546/1992 e 24 Cost, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata affetta da contraddittorietà, in riferimento al recupero a tassazione;

che, mediante il terzo, la contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 54 DPR n. 917/1986, degli artt. 1802-1812 c.c. e dell’art. 3 Parte 2° Tariffa allegata al DPR n. 131/1986, ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato la detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione straordinaria, reputando che l’abitazione fosse del coniuge, mentre era da ella detenuto in comodato d’uso ed adibito a studio professionale; che l’Agenzia non si è costituita;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, nella specie, la sentenza impugnata non può definirsi apparente, contraddittoria o perplessa;

che il primo motivo è fondato;

che, invero, avendo la CTR ritenuto di esaminare paratamente le voci recuperate a tassazione, l’esame avrebbe dovuto riguardare anche i costi dedotti per € 14.469,00 ed anche le ulteriori contestazioni svolte sul punto dalla contribuente;

che il terzo motivo è fondato;

che, infatti, con riguardo alle spese ricollegate dalla CTR alla casa di abitazione del coniuge, manca l’esame della documentazione fornita dalla B. ed atta a dimostrare che l’appartamento era da ella utilizzato, in comodato d’uso, posto che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell’impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile (Sez. 6-5, n. 1788 del 24/01/2017); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.