CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2019, n. 11934

Verbale ispettivo – Mancato rispetto delle condizioni previste per la fruizione degli sgravi contributivi – Presupposti – Incremento occupazionale – Onere probatorio

Rilevato che

la società E. s.r.l. contestò il verbale ispettivo col quale le era stato addebitato il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 della legge n. 448/1998 per la fruizione degli sgravi contributivi previsti da tale norma, proponendo opposizione, innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, avverso la relativa cartella esattoriale concernente il recupero, da parte dell’Inps, delle somme non versate per effetto degli sgravi goduti in relazione al periodo 1.1.2003 – 31.12.2005;

rigettata l’opposizione da parte del giudice adito, la Corte d’appello di Salerno (sentenza del 13.8.2013), investita dall’impugnazione della predetta società, ha respinto il gravame ritenendo che l’appellante non aveva dimostrato la ricorrenza del presupposto per il preteso sgravio contributivo, vale a dire l’esistenza di un incremento occupazionale per effetto di nuova assunzione di personale già iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni; inoltre, la stessa Corte ha ritenuto che non sussistevano dubbi sul fatto che gli ispettori dell’Inps potevano procedere alla verifica della corretta applicazione degli sgravi, trattandosi di controlli in materia di adempimenti contributivi;

per la cassazione della sentenza ricorre la società E. s.r.l. con tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;

Considerato che

1. col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 79 della legge n. 448/1998, dell’art. 6, comma 3, del d.lvo n. 124/2004, dell’art. 4 della legge n. 638/81, dell’art. 3 del d.l. n. 463/83 e dell’art.3, comma 20, della legge n. 335/95, integrato dal d.l. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96;

attraverso tale censura la ricorrente sostiene che gli ispettori dell’Inps erano privi del potere di accertamento in ordine alla ritualità dell’instaurazione dei rapporti di lavoro e della loro gestione, per cui erano incorsi nell’abuso di potere ed era, perciò, nullo, anche per incompetenza, l’accertamento compiuto sulle modalità istitutive del rapporto di lavoro tra i dipendenti di cui al verbale e la E. srl, con conseguente nullità del relativo verbale; quindi, secondo il presente assunto difensivo, gli ispettori dell’Inps avrebbero dovuto far accertare dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro, unici funzionari a ciò legittimati, il presupposto per la revoca del beneficio goduto dello sgravio contributivo e solo allora avrebbero potuto operare sull’aspetto contributivo di loro competenza;

2.a. col secondo motivo la ricorrente deduce, in una prima prospettazione, la violazione di norme di diritto in ordine alle leggi 448/2001 e 448/1998, l’errata interpretazione della normativa e la confusione tra i vari commi e le lettere distintive delle ipotesi previste dalla norma, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalle risultanze CCIAA sui quali le parti hanno dibattuto, nonché l’omessa decisione e disamina anche delle risultanze dei centri per l’impiego;

in concreto la ricorrente assume che nel periodo anteriore ai fatti contestati dall’Inps le società D.S.A. e C. Sas ed E. srl coesistevano in maniera autonoma e svolgevano attività solo in piccola parte coincidenti, per cui non rispondeva al vero che le attività delle due società erano tra loro sovrapponibili, come affermato dagli ispettori dell’Inps, con la conseguenza che per il conseguimento degli sgravi di cui trattasi era sufficiente il solo incremento del livello occupazionale della compagine societaria interessata al beneficio;

2.b. con una ulteriore prospettazione del secondo motivo la ricorrente denunzia i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: violazione di legge in relazione agli artt. 2359, commi 1 e 3, c.c., laddove si assume, senza prova, la connessione degli organismi societari tra le due società ai fini di procurare danni ingiusti all’Inps; valutazione erronea di fatti decisivi per la controversia risultanti da pubblici uffici all’uopo preposti e sui quali le parti avevano dibattuto; omesso onere della prova da parte dell’Inps; violazione dell’art. 2697, comma 1, cod. civ; in sostanza la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello aveva ritenuto che le due società di cui sopra erano amministrate per il periodo 2003 – 2005 da D.S.A., ad onta delle contrarie risultanze del registro delle imprese; sarebbe stata, invece, necessaria la prova specifica di quanto asserito dagli ispettori dell’Inps circa il fatto che i dipendenti avevano lavorato per più società dello stesso gruppo, tanto da essere stati solo fittiziamente trasferiti da una società all’altra; in definitiva l’Inps avrebbe dovuto farsi carico di fornire prove concludenti rispetto al fatto che la comunanza di amministrazione delle due società era durata solo per undici mesi sul maggior periodo di tre anni considerato dagli ispettori, tenendosi conto della circostanza che, peraltro, dallo stesso verbale ispettivo risultava che nessun lavoratore era transitato da una società all’altra nel corso del 2003;

3. col terzo motivo la società deduce la violazione degli artt. 2697, 2699 e 2702 cod. civ., degli artt. 115 – 213 cod. proc. civ., dell’art. 23, comma 12, della legge n. 689/81 e dei diritti di difesa, nonché l’omessa decisione sull’eccezione di prescrizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.; rileva la ricorrente che sin dal primo grado di giudizio aveva esibito la certificazione dalla quale risultava che i lavoratori indicati nel verbale ispettivo e provenienti da diversi centri d’impiego erano iscritti al collocamento prima della loro assunzione, ma che tale documentazione, non impugnata e né disconosciuta dall’Inps, era stata completamente ignorata dai giudici del merito; inoltre, pur emergendo dal verbale la circostanza della provenienza dei lavoratori da diversi centri di impiego, non era spiegata dagli ispettori dell’Inps la ragione dello svolgimento del loro accertamento presso il solo centro di Battipaglia; quindi, secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe potuto avallare il recupero degli sgravi concessi senza la documentazione necessaria proveniente dai vari uffici circoscrizionali per l’impiego e limitarsi alle sole dichiarazioni generiche degli ispettori dell’Inps, senza che tale ente, interessato al recupero degli sgravi goduti dall’impresa contribuente, avesse assolto il proprio onere probatorio per la giustificazione della disposta revoca del beneficio; infine, pur avendo gli ispettori riconosciuto che vi era stata prescrizione per gli sgravi in ordine agli anni 2000 e 2001, la stessa prescrizione non era stata applicata in ordine alla revoca degli stessi sgravi del 2000 e del 2001;

4. il primo motivo è infondato. Invero, l’art. 3, comma 1, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge 638 dell’11 novembre 1983, prevede espressamente, per quel che qui interessa, che ai funzionari dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni; b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni; al secondo comma è, poi, stabilito che i soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni; infine, al terzo comma dello stesso art. 3, è sancito che i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell’ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato e qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato; quindi, come è dato ben vedere, rientrava pienamente nella competenza degli ispettori dell’Inps procedere alla verifica dei rapporti di lavoro oggetto del loro accertamento al fine di acquisire le notizie attinenti alla loro stessa sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni a carico dell’istituto di previdenza, non essendo affatto necessario, come infondatamente asserito dalla ricorrente, che l’accertamento del presupposto per la revoca del beneficio dello sgravio contributivo dovesse essere eseguito dagli ispettori del lavoro; tra l’altro si è anche chiarito (Cass. Sez. L. n. 5820 del 10.11.1979) che « I verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell’ INPS – i quali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo. Pertanto, in difetto di una contraria dimostrazione da parte dell’ospedale, il verbale di accertamento dell’ispettore dell’INPS – nel quale, in relazione all’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si affermi la qualità di avventizi di determinati dipendenti ospedalieri – ben può costituire valida fonte di convincimento dell’esistenza della suddetta qualità» (Conf a Cass. Sez. lav. n. 3700/78; per l’assimilazione ai poteri degli ispettori del lavoro in materia di vigilanza sull’adempimento degli obblighi contributivi v. anche Cass. Sez. lav. n. 14158 del 2.10.2002, secondo cui a norma dell’art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull’osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro;

5. il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, denotano nel loro insieme profili di inammissibilità e di infondatezza: anzitutto, attraverso la contemporanea proposizione di vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza la ricorrente tenta, in realtà, di effettuare una rivisitazione del merito istruttorio che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando le argomentazioni esposte a sostegno dell’impugnata decisione appaiono, come nella fattispecie, congrue ed esenti da vizi di carattere logico-giuridico;

oltretutto, alla luce della norma di rito di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella nuova formulazione, ratione temporis vigente a seguito della riforma introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 – così come illustrata dalle Sezioni Unite di questa Corte attraverso la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 – l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; tra l’altro, le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, situazione, questa, che non è ravvisabile nella fattispecie per le seguenti ragioni:- La Corte territoriale ha, infatti, posto bene in evidenza che col verbale del 22.1.2008 risultava accertato che la società appellante, costituita nel 1992 per il commercio di prodotti petroliferi, aveva iniziato ad esercitare dal 1999 anche l’attività di trasporto merci per conto terzi e, dal 2001, aveva ampliato l’oggetto sociale inserendo la raccolta di tutti i tipi di rifiuti; tra l’altro, D.S.A., oltre ad essere stato socio di maggioranza della E. s.r.I., aveva ricoperto la carica di amministratore unico di questa società nonché della D.S.A. & C. s.a.s., esercente attività di autotrasporti; inoltre, dalle dichiarazioni rese dall’amministratore p.t. D.S.C. era emerso che la società appellante utilizzava gratuitamente e senza alcun contratto gli spazi della D.S.A. & C. s.a.s. e che alcuni dipendenti della E. s.r.l. lavoravano in uffici siti presso lo stabile della D.S.A. & C. s.a.s.; infine, i verbalizzanti avevano rilevato che con l’assunzione di lavoratori provenienti dalla D.S. & C. s.a.s. la E. s.r.l. aveva assorbito personale proveniente da altra impresa e che dai controlli effettuati presso i vari centri per l’impiego risultava che alcuni dei lavoratori non erano iscritti al collocamento, circostanza, quest’ultima, che doveva ritenersi ostativa alla fruizione dei benefici contributivi. Sulla scorta di tali elementi la Corte territoriale ha rilevato che la contestazione si fondava su un dato oggettivo adeguatamente documentato, costituito dalla circostanza che l’impresa non aveva realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale già risultante iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni ed ha aggiunto che a fronte di tali documentate circostanze la società non aveva assolto l’onere, sulla medesima incombente, di dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dello sgravio goduto;

6. quest’ultima considerazione è perfettamente logica in quanto l’elemento costitutivo del diritto allo sgravio, vale a dire la sussistenza dell’effettivo incremento occupazionale, non poteva non essere provato che dal soggetto direttamente interessato alla sua fruizione; si è, infatti, statuito (Cass. Sez. lav., ord. n. 1157 del 18.1.2018) che «In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata» (in senso conf. v. Cass. Sez. lav., ord. n. 18160 del 10.7.2018 e sent. n. 13011 del 24.5.2017);

7. quanto alla questione della prescrizione non sussiste il lamentato vizio di omessa pronunzia in quanto la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che tutte le questioni relative al quantum della pretesa creditoria, con particolare riferimento agli effetti del decorso del termine prescrizionale ed alla eventuale esistenza o meno di atti interruttivi, esulavano dal giudizio d’appello, atteso che quest’ultimo era incentrato esclusivamente sull’an e, quindi, sulla configurabilità delle irregolarità riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo oggetto di causa; né a fronte di tale statuizione l’odierna ricorrente ha dimostrato in modo specifico, in spregio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, se l’eccezione di prescrizione era stata proposta in termini diversi da quelli intesi dalla Corte di merito nel pervenire al suo rigetto; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti di legge per la condanna di quest’ultima al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.