CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5410
Accertamento fiscale – Rettifica dichiarazione dei redditi – Maggiore Iva ed Irap – Notifica
Motivi della decisione
I.B., in proprio e quale socio accomandatario della disciolta società M. & B. s.a.s. di I.B. & C. in liquidazione, impugnava innanzi alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento a lui notificato, nella suddetta qualità, dalla Agenzia delle Entrate che procedeva in via induttiva a rettificare la dichiarazione dei redditi della società per l’anno 1998 determinando maggiore Iva ed Irap per circa €.28000 oltre sanzioni ed interessi. L’ente, che non aveva avuto risposta alla richiesta di esibizione delle scritture contabili, considerato che l’ attività consisteva nel noleggio di videocassette, riteneva esservi una plusvalenza consistente nella differenza tra il valore iniziale delle immobilizzazioni materiali, videocassette da noleggiare, di circa lire 237 milioni ed il valore finale, pari a zero.
La CTP rigettava il ricorso con sentenza del 3 ottobre 2006 avverso la quale il contribuente presentava appello che notificava tramite servizio postale.
La CTR con la sentenza 165/23/2008, oggetto della odierna impugnazione, dichiarava inammissibile l’impugnazione per assenza della prova della notifica alla Agenzia delle Entrate, assente, in quanto l’avviso di ricevimento recava una firma illeggibile.
La Commissione, comunque, disponeva anche il rigetto nel merito dell’impugnazione osservando che:
– contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’invito a produrre la documentazione risultava regolarmente trasmesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno risultando indirizzata a I.B. e consegnata a I.P. definitosi “familiare convivente”.
– era corretto il metodo di accertamento induttivo ed il contribuente non aveva offerto prova contraria limitandosi ad una difesa generica. I. ricorre contro tale decisione con tre motivi:
1) vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per la violazione dell’art. 16, comma 3, Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 relativo alle modalità di notifica del ricorso tributario. Il ricorrente ha chiesto la notifica tramite il servizio postale, nel rispetto delle dovute regole, e la notifica è conforme al regolamento postale.
2) Vizio di cui all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per la violazione degli art. 136 e ss. cod. proc. civ. nonché per la contraddittoria valutazione della deduzione del ricorrente quanto alla impossibilità che la notifica della richiesta di esibizione dei libri contabili fosse stata effettuata a persona convivente del contribuente, non avendo I. alcun familiare convivente essendo egli l’unico componente del nucleo familiare, come aveva dimostrato mediante produzione del certificato di famiglia storico integrale. La procedura utilizzata era, quindi, nulla.
3) Vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per la violazione dell’articolo 39, comma 2, del D.P.R. n° 600/73, relativo alla metodologia induttiva dell’accertamento, e dell’articolo 54 del D.P.R. 917/86 T.U.I.R., relativo alla sottoposizione a tassazione delle plusvalenze, per insufficiente motivazione non essendovi elementi univoci per determinare il maggior reddito in base al valore delle immobilizzazioni non ancora ammortizzate.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate tramite l’Avvocatura dello Stato. Quanto al primo motivo osserva che l’atto in questione non è mai effettivamente pervenuto all’ufficio interessato. Quanto al secondo rileva la inammissibilità e, comunque, la regolarità della notifica dell’atto al familiare dichiaratosi convivente. Quanto al terzo, rileva che vengono riproposte questioni di merito sulle quali vi è stata idonea motivazione del giudice di merito.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, non dovendosi valutare gli altri perché la sentenza impugnata non ha validamente deciso nel merito.
Difatti, pur se, dopo avere deciso nel senso della inammissibilità dell’appello per difetto di notifica, nel corpo della motivazione vi è comunque motivazione sulla infondatezza dell’appello e della originaria domanda, va rammentato che con la pronuncia preliminare la CTR ha fatto venire meno la propria competenza a giudicare, non avendo quindi alcuna efficacia la decisione nel merito (si veda Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991 – 01) “Ora, è vero che la medesima corte d’appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra indicata, è ugualmente poi scesa ad esaminarlo nel merito; ma sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam”).
Il primo motivo è fondato per il chiaro errore della decisione in quanto la notifica è stata effettuata in modo conforme al regolamento postale e la illeggibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento non può essere ragione di nullità rispetto alla procedura in cui il notificatore attesta di avere consegnato l’atto al destinatario che ha apposto la data firma per accettazione e conferma della ricezione.
Va anche rilevata di ufficio la nullità per non esservi stata integrazione del contraddittorio in un caso di litisconsorzio necessario tra i soci e la società, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (per tutte si veda Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008 (Rv. 603330 – 01) secondo cui “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
In definitiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio per l’integrazione del contraddittorio alla commissione di primo grado, che procederà altresì alla regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTP per l’integrazione del contraddittorio.
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