CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5434
Tributi – Agevolazioni fiscali – Art. 4, Legge n. 383 del 2001 – Investimenti in comuni colpiti da eventi calamitosi – Detassazione reddito d’impresa – Omessa presentazione dell’attestazione – Revoca del beneficio – Società di persone – Notifica ingiunzioni di pagamento direttamente ai soci – Legittimità
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a R. A., R. R. e R. D., soci della società R. O. sas, tre ingiunzioni di pagamento, per l’anno di imposta 2003, con le quali contestava l’omessa presentazione della attestazione richiesta dall’art. 24 comma 2 legge 25 gennaio 2006 n.29 (legge comunitaria 2005); conseguentemente revocava il beneficio fiscale previsto dall’art. 5 sexies del d.l. n.282 del 2002, convertito nella legge n.27 del 2003, che aveva prorogato il regime di aiuti previsto dall’art. 4 legge n.383 del 2001 a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti in comuni colpiti da eventi calamitosi.
Contro le ingiunzioni di pagamento R. A., R. e D. presentavano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n.87 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 21.10.2010. Secondo il giudice di appello il soggetto obbligato alla presentazione della attestazione era la società R. O. s.a.s. e non i soci; pertanto l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto “rettificare con atto di accertamento il reddito di impresa dichiarato dalla stessa società R. O. sas, con l’ovvia ripercussione in capo ai suoi soci in ordine alla rettifica del loro reddito da partecipazione e l’addebito delle maggiori imposte personali”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso. Depositano memoria e documenti.
Ragioni della decisione
II ricorso è fondato.
1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della legge n.29 del 2006, art. 5 TUIR, nonché artt. 2304 e 2313 cod.civ. , sotto il profilo di censura di cui all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.”.
Il motivo è fondato. A norma dell’art. 24 comma 2 legge 25 gennaio 2006 n. 29, l’obbligo di presentazione della attestazione è posto a carico dei “soggetti che hanno beneficiato degli aiuti”, costituiti dalla detassazione del reddito di impresa di cui all’art. 4 della legge n. 383 del 2001. Nel caso di società di persone, non soggette all’imposta sui redditi, la detassazione del reddito di impresa in applicazione del beneficio fiscale ha rilevanza con esclusivo riguardo all’Irpef dovuta dai soci, non essendo controverso che la società non ne poteva beneficiare ai fini Irap. Pertanto i soci della società di persone, quali unici beneficiari della detassazione del reddito di impresa a loro imputato direttamente a norma dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, erano i soggetti obbligati alla presentazione della attestazione richiesta dall’art. 24 comma 2 della legge n.29 del 2006.
2.Secondo motivo: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art.360 n.5 cod.proc.civ. “.
Il motivo è assorbito.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dei ricorsi introduttivi dei contribuenti.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Compensa le spese di lite per i gradi di merito; condanna i controricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro duemilaottocento oltre eventuali spese prenotate a debito.
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