CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5435
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Sentenza – Difetto di motivazione – Deduzione di invalidità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’avviso di accertamento – Rilevazione dell’avvenuta notifica sulla base dell’indicazione nella cartella di pagamento – Motivazione superficiale, apodittica e solo apparente – Nullità della sentenza
Rilevato che
1. P.G. ricorre con tre motivi (il secondo ed il terzo subordinati al mancato accoglimento del primo) contro l’Equitalia Nord – già Equitalia Esatri s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Milano, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 102/5/10, concernente l’impugnativa della cartella di pagamento n. 06820070393537484 anno di imposta 2000;
2. con la suddetta impugnativa il contribuente ha dedotto l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto della cartella, nonché numerosi vizi della cartella di pagamento, della sua notifica e dell’iscrizione a ruolo;
3. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la precedente decisione del Giudice Tributario di prima istanza, ha rigettato il ricorso;
4. a seguito del ricorso del contribuente, l’Equitalia Nord – già Equitalia Esatri s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Milano, si costituisce con controricorso, spiegando ricorso incidentale subordinato, con cui lamenta il mancato esercizio da parte della C.T.R. della Lombardia dei poteri istruttori in violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4;
5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Considerato che
1.1. è fondato il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., col quale il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione solo apparente su questioni decisive, deducendo la violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs. n. 546/92;
1.2. in particolare, ricorre la fattispecie di nullità della sentenza per difetto di conformità al modello previsto dall’art. 132 comma secondo n. 4 cod.proc.civ. (il cui contenuto è replicato dall’art. 36 comma 2 n. 4 della d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento al processo tributario) nell’ipotesi in cui la sentenza sia accompagnata da una motivazione meramente apparente, tale da non consentire l’individuazione delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione adottata (Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, Rv. 567045; Sez. U, Sentenza n. 10892 del 07/08/2001, Rv. 548840);
1.3. nel caso di specie, il ricorrente lamenta la motivazione superficiale, apodittica e solo apparente, relativamente all’invalidità derivata della cartella di pagamento, conseguente all’omessa notifica dell’avviso di accertamento, ed alla mancata sottoscrizione del ruolo;
1.4. sul punto la C.T.P. ha omesso di pronunciarsi e la C.T.R. della Lombardia, investita con specifico motivo di appello, si è limitata a rilevare che nella cartella di pagamento era indicata l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento in data 3 aprile 2007 e che sarebbe stato opportuno per il contribuente chiedere informazioni, anche per la verifica dell’effettiva sottoscrizione del ruolo, all’ufficio competente;
1.5. la motivazione addotta dalla C.T.R. della Lombardia è del tutto carente in riferimento alla mancata notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto della cartella di pagamento, perché non chiarisce in alcun modo gli elementi attraverso i quali la C.T.R. della Lombardia perviene ad affermare che vi sia una sufficiente dimostrazione dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento e, quindi, ad escludere l’invalidità derivata della cartella di pagamento;
1.6. egualmente carente appare la motivazione in ordine alla prova della mancata sottoscrizione del ruolo, poiché il giudice di appello non palesa in alcun modo l’iter logico che gli ha consentito di superare la doglianza del ricorrente;
2.1. atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, i motivi secondo (violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 115, comma 2 – in realtà comma 1, c.p.c.) e terzo (violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, dell’art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell’art. 115, comma 1, c.p.c.), così qualificati in base al contenuto, quale si evince dal loro tenore letterale, vanno dichiarati assorbiti;
3.1. il ricorso incidentale condizionato proposto dal concessionario, sulla violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, è inammissibile;
3.2. in particolare, Equitalia Nord S.p.A. ha chiesto che, nel caso di accoglimento del ricorso principale, fosse cassata la sentenza impugnata, poiché il giudice di merito non aveva esercitato i poteri istruttori d’ufficio, che la legge gli riconosce, al fine di acquisire la documentazione comprovante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento;
3.3. “in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza” (Cass. sent. n. 22095/2017);
3.4. nella fattispecie in esame, la censura oggetto del ricorso incidentale condizionato riguarda una questione non esaminata dal giudice di merito, perché assorbita dal rigetto dei motivi di appello del contribuente relativi all’omessa notifica dell’avviso di accertamento;
3.5. dunque, non sussiste la soccombenza dell’Equitalia Nord sulla questione oggetto del ricorso condizionato, che risulta inammissibile;
4.1. per i motivi fin qui esposti è necessario cassare la sentenza impugnata, rinviando alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, affinché, decidendo nel merito, motivi adeguatamente in ordine alla prova della notifica dell’avviso di accertamento (quale atto presupposto della cartella di pagamento) e della sottoscrizione del ruolo, disciplinando anche le spese processuali del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione.
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