CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5439

Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Termini di decadenza ex art. 17 e art. 25 del DPR n. 602/1973

Rilevato che

L’Agenzia delle Entrate con un unico motivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 118/44/2009, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e depositata il 29.05.2009;

ha riferito che a S. A., quale erede di S. E., il 26.09.2006 era notificata la cartella esattoriale (n. 028200000739901/50) dell’importo di € 202.570,82 e relativa all’Iva degli anni 1983-1984, dovuti dal suo dante causa. La contribuente impugnava la cartella denunciandone la tardività perché notificata oltre il termine previsto dall’art. 17 e dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nonché ai sensi della L. n. 156 del 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso; la Commissione regionale campana, con la sentenza ora impugnata, confermava la sentenza del giudice di primo grado;

con il ricorso l’Agenzia censura la sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c., e falsa applicazione dell’art. 1, co. 5 ter, n. 1, lett. A, n. le, I. n. 156/05, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver tenuto conto che la nuova disciplina regolante i termini di notifica delle cartelle di pagamento, prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, fosse riferita esclusivamente agli accertamenti in rettifica (ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non anche alle ipotesi di accertamento definitivo riconducibile a sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie. Formulava a tal fine anche il quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c.ratione temporis vigente;

si costituiva con controricorso e con ricorso incidentale anche Equitalia, affidato ad un motivo, che aderiva alle ragioni della Agenzia;

la controricorrente S., cui risultava correttamente notificato il ricorso, non si costituiva.

Considerato che

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dell’atto denominato controricorso e ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a. perché tardivo. A tal fine, poiché con tale atto difensivo l’agenzia per la riscossione non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017); va pertanto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.(Cass., Sez. 5, sent. n. 21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012). Nel caso di specie la sentenza del giudice d’appello era stata depositata il 29.5.2009, mentre Equitalia, soccombente dinanzi alla CTR e destinataria della notifica del ricorso principale della Agenzia, ha provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo in data non visibile dal timbro postale, ma certamente successiva al 7.09.2010, data apposta in calce al controricorso, dunque ben oltre il termine lungo (annuale), ratione temporis vigente;

il ricorso della Agenzia, invece tempestivo, è inammissibile per difetto di autosufficienza; esso sostiene che il giudice d’appello ha inteso applicare alla fattispecie la disciplina dei termini prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, così come innovata dal d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni in I. n. 156 del 2005; sennonché tale disciplina regola i termini di notificazione della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, nei cui confronti procede, per le ipotesi in cui all’avviso di accertamento o all’atto impositivo non sia seguita alcuna impugnazione, non anche quando all’atto della Amministrazione finanziaria abbia fatto seguito l’impugnazione del contribuente e un contenzioso, definitosi infine con sentenza passata in giudicato. In questa seconda ipotesi il diritto di credito si prescrive nell’ordinario termine decennale, ex art. 2953 c.c. in quanto il titolo in base al quale la riscossione viene intrapresa non è più l’atto amministrativo ma la sentenza, che, pronunciando sul rapporto, ne conferma la legittimità. Sennonché il ragionamento della ricorrente, astrattamente corretto (tra le tante, Cass., Sez. 5, sent. n. 9076/2017; sent. n. 16730/2016), non è in alcun modo supportato; il giudice regionale infatti, dopo aver riportato nella narrativa che <<gli addebiti in questione traevano origine da due avvisi di rettifica, entrambi opposti e ancora pendenti alla data del 21.11.1990…>> evidenziava che l’Amministrazione non era stata tuttavia in grado di chiarire l’esito dei giudizi e, nella parte motiva, osservava che <<nel caso in esame….non è in grado di precisare se, e quando, i relativi giudizi si siano conclusi, per cui non è possibile fissare il dies a quo del relativo termine di decadenza…sicché l’unico dato certo a cui fare riferimento è costituito dagli anni d’imposta per i quali si procede, ossia il 1983 e 1984, in ordine ai quali l’iscrizione a ruolo asseritamente avvenuta nel 2000 risulterebbe irreparabilmente tardiva>>. A fronte di tale motivazione l’Amministrazione finanziaria non ha dedotto alcunché, cioè né ha riferito a quando risalgono le rettifiche, né soprattutto ha indicato il tempo in cui nella successiva controversia instaurata sia intervenuta la sentenza passata in giudicato; le affermazioni difensive restano pertanto generali ed astratte.

In conclusione il ricorso principale va rigettato.

Considerato che

La mancata costituzione della contribuente esime dalla regolamentazione delle spese di causa;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo di Equitalia Polis s.p.a.