CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6633 – L’onere motivazionale dell’Ufficio non può essere soddisfatto mediante la produzione in giudizio delle stime Ute e l’allegazione delle caratteristiche strutturali che avevano condotto all’attribuzione di una maggiore rendita, elementi “probatori” prima non indicati nell’atto impositivo oppostola motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione, difatti, di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa