CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6644
Tributi – Condono fiscale ex art. 9, co. 17, Legge n. 289 del 2002 – Agevolazioni soggetti colpiti dal sisma Sicilia 1990-1991 – Rimborso 90% delle imposte pagate – Presentazione istanza di rimborso – Termine di decadenza
Rilevato che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro G. M. e G. A. R. per la cassazione della sentenza n. 1649/34/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (in seguito C.T.R.), depositata il 16/5/2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dei contribuenti, in controversia concernente l’impugnativa dei dinieghi dell’istanza presentata in data 7/12/2007 dai contribuenti, in qualità di eredi di G. P., per il rimborso delle imposte Irpef ed Ilor , indebitamente corrisposte, per gli anni di imposta 1990 e 1991;
2. con la sentenza impugnata la C.T.R. riteneva ammissibile e fondato l’appello dei contribuenti, rilevando che il beneficio della riduzione al 10% delle imposte dovute previsto dalla legge n. 289/02, art. 9, comma 17, risponde ad una logica di sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (come il terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e spetta, sia a favore di chi ha pagato, sia a favore di chi non ha pagato, attraverso il rimborso di quanto versato;
pertanto, avendo nel caso di specie i contribuenti dimostrato di aver pagato sia l’Irpef sia l’Ilor per gli anni 1990 e 1991 e di aver presentato nei termini l’istanza di rimborso, la C.T.R. riconosceva agli stessi il diritto al rimborso di euro 52.974,00, corrispondente al 90% del totale delle imposte pagate;
3. a seguito del ricorso, G. M. e G. A. R. resistono con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
Considerato che
1.1. con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta decadenza dal diritto al rimborso, la cui istanza era stata presentata dai contribuenti oltre i termini di cui all’art. 38 d.P.R. n.602/73 (ed anche dell’art. 21 d.lgs. n. 546/92) a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 289/02 (in data 1/1/2003);
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., su di un fatto controverso e decisivo, relativo all’intervenuta decadenza dei contribuenti dalla richiesta di rimborso, la cui istanza era stata presentata in data 7/12/2007;
1.2. i motivi, sono connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono;
invero, il condono fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa);
recenti pronunce, hanno evidenziato che “quanto al termine per la presentazione dell’istanza, questa Corte, già nella sentenza n. 18205 del 2016, ha affermato che lo jus superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248″ e cioè dal 1 marzo 2008” (Cass. n.4291/2018);
ne consegue che il diritto dei contribuenti, che nel caso di specie hanno presentato l’istanza in data 7/12/2007 (entro il termine decadenza di due anni a decorrere dal 1 marzo 2008), ad ottenere il rimborso del 90% delle imposte (nella specie IRPEF ed Ilor pagate negli anni 1990-1992), è subordinato alla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa citata;
invero, nell’originaria formulazione, l’art. 1 comma 665 della legge n.190/2014 prevedeva che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248“;
le successive modifiche legislative hanno precisato che la disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l’esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea (articolo modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall’articolo 1, comma 631, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e da ultimo dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce, quindi, limite all’applicabilità del beneficio in esame, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990» è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale;
con riferimento al beneficio di cui all’art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l’ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), all’art. 1 ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; […] e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3);
la Commissione UE ha inoltre precisato che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che, pertanto, non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della “decisione”);
al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 cit., l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato anche dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione V { • della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.);
nel caso di specie il tipo di attività svolta dal contribuente non emerge dagli atti e non è neanche desumibile con univocità dal tipo di imposte oggetto della domanda di rimborso (Irpef ed Irap), per cui, una volta cassata la sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà accertare la natura dell’attività svolta dal contribuente e la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 109/2014, tenendo altresì presente che la nozione euro-unitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Fédération française des societes d’assurances; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati);
per quanto fin qui evidenziato, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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