CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6655
Tributi – Accertamento – Società in accomandita semplice – Irrogazione sanzioni – Imputazione al socio accomandante – Responsabilità nel limite della quota di capitale conferito
Ritenuto in fatto
La ricorrente D.M., quale socia accomandante della società P. S.a.s., riceveva un avviso di accertamento con cui le era irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.321 per violazioni della normativa Irap ed Iva commesse dalla società P. s.a.s. di cui era socia accomandante.
Contro l’avviso di accertamento D.M. proponeva ricorso, sostenendo che, in qualità di socia accomandante, non doveva rispondere dei debiti della società. La Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso osservando che, a norma dell’art. 2113 cod.civ., anche i soci accomandanti rispondono dei debiti della s.a.s. sia pure nei limiti del valore della quota conferita.
La contribuente proponeva appello ribadendo la tesi, attribuita alla “prevalente dottrina”, secondo cui il socio accomandante non sarebbe responsabile, nei limiti della propria quota, nei confronti dei creditori sociali ma solo nei confronti della società, e comunque invocava il beneficium excussionis. La Commissione tributaria regionale rigettava il ricorso con sentenza n. 901 del 13.12.2011, richiamando la disciplina prevista dall’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 in materia di ripartizione tra i soci, in proporzione delle rispettive quote, degli utili prodotti dalle società di persone.
Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso con unico motivo denunciando “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.) con riferimento al disposto di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 che, è evidente, non ha nulla a che vedere con la fattispecie al vaglio della Giustizia”.
L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi tardivamente al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod.proc.civ.
Considerato in diritto
La denuncia di violazione di legge è fondata nei seguenti termini. La Commissione tributaria regionale ha rigettato il ricorso applicando erroneamente l’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 relativo alla imputazione automatica ai soci (ai fini Irpef), dei redditi prodotti dalla società in accomandita semplice, in proporzione alla propria quota di partecipazione, norma del tutto estranea all’oggetto del giudizio relativo alla responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni tributarie della società.
Tuttavia in presenza di un dispositivo conforme al diritto, deve essere applicato l’art. 384 ult.comma cod.proc.civ. che prevede la correzione e non la cassazione della sentenza erroneamente motivata in diritto.
Nel caso in esame la pretesa esenzione assoluta da responsabilità del socio accomandante rispetto alle obbligazioni (anche tributarie) della società è palesemente contraria al disposto dell’art. 2113 cod.civ., che invece prevede la responsabilità del socio accomandante per i debiti sociali sia pure nel limite del valore della quota di capitale conferito.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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