CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6677
Gestione separata – Professionista – Contributi omessi – Opposizione a cartella esattoriale – Termine quinquennale di prescrizione
Rilevato che
1. con sentenza in data 25 marzo 2013, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittima l’iscrizione dell’avvocato F.D.C. alla gestione separata e rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento dei contributi dovuti;
2. la Corte di merito premetteva che l’INPS aveva costituito in mora la D.C. chiedendo (con intimazione del 23 agosto 2010) il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata, alla quale la professionista non si era iscritta, per l’anno 2004, e che la predetta professionista non aveva compilato, nella dichiarazione dei redditi 2005, il modello RR necessario per la determinazione dei contributi per l’anno 2004, e neanche rispettato il termine del 31 maggio, dell’anno successivo, previsto, per legge, per il versamento dell’ultima quota della contribuzione dovuta alla gestione separata (ai sensi dell’art. 1, co. 212, lett. c), legge n. 662 del 1996);
3. per la Corte del gravame, la condotta della professionista – che neanche aveva compilato, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro necessario per la determinazione dei contributi, da parte del Fisco, ex art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e art. 10, d.lgs. n. 241 del 1997 – si era risolta in un’attività diretta, intenzionalmente, ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e aveva ingenerato un’obiettiva situazione preclusiva, per l’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguente adozione delle relative determinazioni e, in definitiva, della possibilità di far valere il proprio diritto;
4. avverso tale sentenza D.C.F. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;
5. Equitalia Gerit S.p.A. è rimasta intimata;
Considerato che
6. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8 cod. civ. e assume l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto sospeso il termine di prescrizione della contribuzione previdenziale dovuta alla gestione sperata, e da calcolarsi sul reddito prodotto, valorizzando la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2005 per l’anno 2004, dovendo, invece, farsi decorrere – ad avviso della ricorrente – il termine di prescrizione quinquennale dalla data del versamento del saldo dei contributi per l’anno 2004, ossia dal 31 maggio 2005, con la conseguenza che alla data della richiesta di pagamento dell’INPS (il 23 agosto 2010) il credito vantato dall’ente previdenziale doveva ritenersi ormai prescritto (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte del gravame pronunciato sull’eccezione di decadenza (secondo motivo);
7. il ricorso va rigettato;
8. la sentenza impugnata ha motivatamente ravvisato un intenzionale occultamento doloso del debito, da parte della professionista, nell’omettere, nella dichiarazione dei redditi, i proventi da lavoro autonomo, a fini fiscali, condotta di doloso occultamento ai predetti fini riverberatasi, nella specie, sull’obbligatoria copertura previdenziale dell’attività professionale svolta, non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali, e del pari dolosa, identico essendone il presupposto (a prescindere dal rilievo che la doverosità o meno, per la professionista, o i professionisti in genere, dell’iscrizione alla gestione separata per i proventi da attività professionale non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria, costituisse ancora vexata quaestio nel periodo di cui si controverte: v., per tutte, in tema di iscrizione dei professionisti alla gestione separata, Cass. 14 dicembre 2018, nn. 32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, a dottore commercialista e a ingegnere; Cass. 11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento ad avvocato);
9. il recente precedente di questa Corte, sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950, evocato dalla parte ricorrente per suffragare la tesi difensiva patrocinata, nel senso del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dalla data di scadenza del versamento contributivo e non già dalla diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non va, invero, nella direzione pretesa e non è di conforto alla prospettazione illustrata ancora con la memoria illustrativa;
10. invero, con la menzionata decisione, questa Corte ha dipanato il filo argomentativo anche in ordine alla questione della rilevanza dell’incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell’omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), non tanto sotto il profilo dell’efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, affine al tema all’esame ora del Collegio, della ricorrenza dell’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 cod. civ.), rimettendone esame, e valutazione, al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell’ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento, alla stregua dell’orientamento per cui «l’eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c. c. integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice» (all’uopo richiamando Cass. 30 settembre 2016, n. 19567);
11. diversamente dalla vicenda già al vaglio della Corte di legittimità con la decisione appena esaminata, la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e art. 10, d.lgs. n. 241 del 1997), con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità;
12. la sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l’insegnamento di questa Corte, nel senso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n.8 cod. civ. («tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto») ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584);
13. nella vicenda all’esame del Collegio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l’unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell’obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto;
14. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, secondo il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), quella che, al più, si appalesa come un’omessa pronuncia (da devolvere ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) sull’eccezione di decadenza dalla notifica dell’avviso di accertamento, ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, ma il motivo, già irritualmente dedotto, e come tale inammissibile, neanche chiarisce dove e quando l’eccezione sarebbe stata sollevata e coltivata in modo tale da imporre, in capo ai giudici d’appello, un obbligo di pronuncia;
15. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
16. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata;
17. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2022, n. 31545 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3452 - L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20725 - L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, cod.civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11543 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950 - In tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…