CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7379
Previdenza – Contribuzione gestione separata Inps – Omissione – Prescrizione – Dies a quo in caso di omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – Data di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi
Rilevato
che con sentenza del 5 luglio 2019, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, sui ricorsi in opposizione proposti da A.M.G. nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dei provvedimenti (comunicazione dell’11.7.2016 e avviso di pagamento del 15.1.2018, ed ulteriore richiesta di pagamento) con cui l’Istituto avanzava la pretesa al pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011 alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 e poi riuniti, dichiarava la prescrizione del credito contributivo per gli anni 2010 e 2011;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’insussistenza del credito contributivo azionato dall’Istituto per essere decorso, non ricorrendo la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. invocata dall’Istituto, data dall’occultamento doloso dell’obbligazione, il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo deve individuarsi nella data di scadenza del termine per il pagamento dell’IRPEF, anteriore, per ciascuno degli anni di riferimento, di oltre cinque anni alla data di notifica del primo atto interruttivo, stante l’irrilevanza della dilazione di 30 giorni consentita dalla legge che, in quanto implicante il pagamento di una maggiorazione, presuppone il porsi della prima scadenza come termine finale;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la G.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, contrariamente a quanto eccepito nel proprio controricorso dalla G., la notifica alla medesima del ricorso da parte dell’INPS deve ritenersi tempestiva per essere stata effettuata a mezzo posta nei termini il 3.1.2020 e rinnovata in tempo utile il 14.2.2020, ovvero entro i quindici giorni successivi alla restituzione da parte di Poste S.p.A. dell’atto non consegnato al primo accesso il 9.1.2020 per essere risultato l’avvocato domiciliatario destinatario della notifica irreperibile in quanto trasferito che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, comma 26, e ss. l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale relativa all’intervenuta prescrizione quinquennale del credito retributivo, dovendosi ritenere il decorso della medesima sospeso in ragione della ricorrenza della causa espressamente prevista dalla disciplina codicistica data dal doloso occultamento dell’obbligazione conseguente alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi;
che il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità (cfr. Cass. n. 27950/2018) per il quale deve ritenersi, da un lato, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, non costituendo la dichiarazione in questione, in quanto mera manifestazione di scienza, presupposto del credito contributivo e, dall’altro, la non operatività della causa di sospensione, motivata in base al rilievo per cui la mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né configura impedimento assoluto, non superabile con i normali controlli attivabili dall’Istituto anche rivolgendosi all’Agenzia dalle Entrate, motivazione da cui fa discendere la validità della consolidata regola secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza al fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto tra i quali in principio non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
– che, d’altra parte, l’INPS, pur gravato del relativo onere, non indica circostanze di fatto, dedotte in sede di merito, dalle quali trarre l’esistenza di un doloso occultamento del credito né tali circostanze risultano dalla sentenza impugnata;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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