CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7387 – Al fine di configurare un rapporto di collaborazione giornalistica ex art. 2 CCNLG, che fa sì che tutte le specifiche affermazioni del giudice a quo circa la sussistenza o meno dei requisiti tipici della fattispecie (continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza, nel senso dianzi precisato) debbano essere censurate davanti al giudice dell’impugnazione, non potendo altrimenti l’appello reputarsi “specifico” nel senso voluto dall’art. 434 c.p.c., ossia nel senso di consentire al giudice del gravame di conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dall’appellante, la formulazione delle quali consuma il diritto di impugnazione