CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28392
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Notificazione – Dichiarazioni annuali – Riscossione
Rilevato che
1. N. D. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.68/01/10 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sezione prima di Trieste, emessa in data 14/6/2010, depositata in data 30/6/2010 e notificata in data 13/9/2010, che, previa riunione di tre distinti giudizi, nella controversia concernente l’impugnativa di quattro avvisi di accertamento, emessi dall’Amministrazione per il recupero a fini Irpef, per gli anni 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, ha rigettato gli appelli del contribuente;
la controversia ha ad oggetto la deducibilità degli importi versati dal ricorrente, quale membro del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di conseguire il vitalizio che la legge accorda ai consiglieri in età avanzata alla cessazione dalla carica, che l’Amministrazione assume indebitamente detratti dal reddito imponibile nelle dichiarazioni annuali del contribuente;
2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 14/9/17, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197, e successivamente per l’adunanza in camera di consiglio del 28/6/2018;
4. le parti hanno depositato memorie;
5. il P.G. Pietro Molino ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato che
1.1. preliminarmente, deve darsi atto che le parti, in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte del 14/9/17, hanno depositato memorie, con cui confermano che vi è stata una definizione parziale della lite, ai sensi dell’art.39, co.12, D.L. n. 98/2011 conv. L. n. 111/2011, limitatamente agli anni 2002 e 2003, per i quali chiedono dichiararsi l’estinzione del giudizio;
limitatamente alle annualità del 2002 e del 2003, deve quindi dichiararsi l’estinzione parziale del processo per cessata materia del contendere;
2.1. passando al ricorso, con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione di numerose norme di legge, (artt. 10, 46, 47 e 50 Tuir, art. 6 n.2 Statuto speciale della Regione), in relazione all’art.360, comma 1, n.3 , c.p.c.;
secondo il ricorrente, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia avrebbe erroneamente ritenuto che i contributi, trattenuti dall’amministrazione regionale e finalizzati all’ottenimento, con il maturare di determinate condizioni, dell’assegno vitalizio, non avessero natura previdenziale e fossero, quindi, indeducibili ai fini Irpef;
2.2. il motivo è infondato e deve essere rigettato;
2.3. invero, per i consiglieri della Regione Marche, questa Corte in numerose pronunce ha chiarito che le trattenute obbligatorie operate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali, in base all’art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato, prevista dall’art. 9 della medesima legge regionale, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (relativa ai “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”) in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica (Sez. V, 10 ottobre 2010, n. 20538; vedi anche n.23793/10 e n. 3589/17);
sul punto anche le Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze nn.14920, 14924 e 14925/2016, in fattispecie analoghe (consiglieri del Trentino Alto Adige), hanno affermato che non può riconoscersi, alle trattenute obbligatorie sull’indennità di carica dei consiglieri, natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all’art. 48, comma 2, lett. a), D.P.R. n.917/86, perché finalizzate all’erogazione di un vitalizio, che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta dal tenore letterale delle disposizioni, nonché dai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.289/1994 (sull’assegno vitalizio dei parlamentari) e dal collegamento dell’indennità allo svolgimento di una carica elettiva;
in particolare, ¡1 Giudice delle leggi, prendendo espressamente in considerazione le posizioni “dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di determinate cariche” e “dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico” osserva che “tra le due situazioni, nonostante la presenza di alcuni profili di affinità, non sussiste infatti una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico;
deve, quindi, concludersi nel senso che, anche nel caso in esame, va affermato che le trattenute obbligatorie operate, per gli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, sull’indennità di carica dei consiglieri regionali, in base agli artt. 3, 7 e 8 L.R. F.V.G. del 13/9/95 n.38, a titolo di contributo obbligatorio per la eventuale corresponsione di assegno vitalizio mensile ai consiglieri cessati dalla carica, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del DPR n.917/1986 (relativa ai “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”) in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica;
3.1. in conclusione, il ricorso va rigettato per le annualità 1997, 1999, 2000 e 2001, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
il giudizio, invece, va dichiarato estinto in ordine alle annualità 2002 e 2003;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per le annualità 2002 e 2003;
rigetta il ricorso per le annualità 1997, 1999, 2000 e 2001, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.
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