CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28471
Licenziamento – Contestazione disciplinare – Svolgimento di altra attività lavorativa durante fruizione di congedo per malattia
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, andando di diverso avviso di rispetto al giudice della fase a cognizione sommaria, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da N. s.p.a. ed applicato le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dall’art. 18 IV comma della legge n. 300 del 1970 come riformulato dalla legge n. 92 del 2012.
2. Il licenziamento in rassegna, intimato con lettera del 14/9/2015, faceva seguito a lettera di contestazione disciplinare del 26/8/2015, con la quale si addebitava al dipendente lo svolgimento di attività lavorativa continuativa presso gli uffici del CAF della Unsic in Napoli, piazza (…), durante la fruizione di congedo per malattia, permessi sindacali e legge n. 104 del 1992, riscontrata da indagini effettuate da agenzia investigativa.
3. La Corte territoriale premetteva che l’indagine doveva essere circoscritta ai soli fatti indicati nella lettera di recesso preceduti da formale contestazione e che pertanto non poteva rilevare la circostanza, riportata solo nella lettera di contestazione dell’addebito, che il dipendente fosse stato visto “deambulare regolarmente e condurre senza alcuna difficoltà il motociclo e l’auto in suo uso, senza palesare alcun segno di sofferenza o limitazione dei movimenti”, che non era stata ripresa della raccomandata di licenziamento; riteneva quindi che la condotta del B. presso gli uffici del CAF non avesse interferito con il recupero della sua integrità fisica, né avesse recato grave pregiudizio alla società, avendo il dipendente ripreso regolarmente servizio al termine dei congedi.
4. Per la cassazione della sentenza N. S.p.A. ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso F.B..
5. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
Considerato che
1. come primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 della legge n. 604 del 1966 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la sua indagine dovesse essere circoscritta ai soli fatti indicati nella lettera di recesso, sicché non rilevava la circostanza, contestata nella lettera del 26 agosto 2015, della regolare deambulazione e dell’uso senza alcuna difficoltà del motociclo. Riferisce che tale circostanza, che denotava uno stato fisico all’apparenza del tutto compatibile con lo svolgimento di prestazioni di lavoro, era descritta nella lettera di contestazione, mentre nella lettera di licenziamento si richiamava quanto dettagliatamente contestato con lettera del 26 agosto 2015, sicché il fatto doveva essere oggetto di esame.
2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 IV comma della l. .n. 300 del 1970 per avere la Corte erroneamente applicato la tutela reintegratola ex art. 18 IV comma, laddove era stata accertata come vera una parte del fatto contestato.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, in applicazione del principio, già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 1026 del 21/01/2015) secondo il quale “nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l’essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l’indicazione dei motivi, ad una motivazione “penetrante”, analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle”.
4. A diversa soluzione non può giungersi in considerazione della modifica all’ art. 2 comma 2 della legge n. 604 del 1966, apportata dall’ art. 37 comma 1 della l. .n. 92 del 2012, a mente della quale “la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”, in quanto per il licenziamento disciplinare l’obbligo di porre il lavoratore a conoscenza dell’ addebito quale motivo fondante il recesso era già contenuto nell’art. 7 comma 2 della l. .n. 300 del 1970, ed anzi l’anticipazione dell’esplicitazione dei motivi posti a fondamento del licenziamento nella lettera di contestazione è stata dettata proprio in funzione di tutela del diritto del lavoratore di portare elementi a propria discolpa. Sicché è ancor oggi sufficiente che nella lettera di licenziamento siano richiamati gli addebiti formulati nella contestazione disciplinare, senza necessità di descriverli nuovamente, per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati.
5. Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui la stessa Corte, pur dando atto che nella lettera di contestazione era ritualmente descritta la regolare deambulazione e l’uso dei mezzi senza difficoltà quale elemento fattuale qualificante la condotta di abusiva fruizione dei permessi, non l’ha poi sottoposta a riscontro fattuale e non l’ha considerata al fine della valutazione complessiva, malgrado nella lettera di licenziamento fosse contenuta la formula “richiamando quanto già dettagliatamente a lei contestato con lettera del 26 agosto 2015”.
6. Tale valutazione sarebbe stata rilevante, considerato che per giurisprudenza costante di questa Corte lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, sia nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia nel caso in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte (da ultimo, Cass. n. 10416 del 27/04/2017).
7. A tutte le considerazioni esposte segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo che attiene alle consguenze della ritenuta illegittimità.
8. La sentenza gravata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al principio sopra individuato.
9. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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