CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28662
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Art. 22, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 – Applicazione retroattiva – Esclusione – Elementi indice di capacità contributiva – Onere di prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello di B. O. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo n. 200/2016, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento di maggior reddito IRPEF e Addizionali 2008 con metodo sintetico;
il contribuente resiste con controricorso
Considerato che
1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973 e 6, comma 5, L. n. 212/2000) per avere la CTR erroneamente affermato, sulla base dell’art. 6 cit., violazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio, avendo notificato l’avviso di accertamento all’odierno controricorrente pur essendo stato effettuato <<il controllo preliminare … anche nei confronti del … coniuge del contribuente>>, solo alla quale era stato inviato il questionario prescritto;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. nella materia controversia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.24823/2015) le quali, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo dell’art. 22, comma 1, d.l. n.78/2010, convertito nella legge 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico <<con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto>>;
1.4. in ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui <<la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009>> (cfr. Cass n. 21041/2014; ribadita da Cass. nn. 3885/2016, 22746/2015), ipotesi che non ricorre nel caso in esame;
2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. denunciando, in rubrica, <<violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973 e dei D.M. 10/09/1992 e 19/11/1992>> lamentando che gli elementi utilizzati nell’accertamento sintetico, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non avevano mero valore indiziario e non necessitavano di ulteriori elementi di conferma, ma erano sufficienti ad attribuire al contribuente redditi imponibili in misura capiente rispetto alla capacità dimostrata;
2.2. come ribadito anche recentemente da questa Corte (cfr. Cass. n. 27811/2018; conf. Cass. nn. 16912/2016), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore;
2.3. in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati, quindi, se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio <<sopporta>> solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo <<sopportare>>, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate (cfr. Cass. n. 21143/2016);
2.4. è d’uopo inoltre evidenziare che in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce, comunque, al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass. nn. 20588/2005, 21142/2016);
2.5. nell’impugnata decisione, la CTR, con riguardo all’accertamento fondato <<sul contenuto induttivo degli indici di cui al D.M. 10.9.1992>>, ha evidenziato la mancanza di <<ulteriore argomentazione e documentazione a supporto della pretesa>> dell’Ufficio , dal che ha tratto la conclusione che ciò rendesse <<comunque illegittimo l’accertamento laddove il contribuente dimostri, come nel caso in esame, l’irrazionalità del recupero a tassazione>>, ponendo in rilievo, in particolare, l’incongruenza del recupero dell’Ufficio circa le spese annuali per la badante, a motivo dei dati riportati nella tabella contenuta nel CCNL dei prestatori di lavoro domestico (<< … la retribuzione massima indicata in tabella è pari ad € 7,10 all’ora; quindi moltiplicando per le ore di lavoro, cosi come individuate nell’avviso di accertamento, si ricava una spesa lorda annua di € 9.230,00>> a fronte della spesa annuale quantificata dall’Ufficio pari ad € 24.128,00), nonché per l’autovettura e per l’abitazione, a motivo della vetustà dell’autovettura e dell’immobile, il che rendeva “inverosimile, … incongruo e non inerente alla realtà dei fatti” l’importo a tassazione individuato dall’Ufficio;
2.6. la decisione risulta quindi non rispettosa del su esposto principio relativamente al recupero per le spese per l’autovettura e l’abitazione in quanto l’annullamento dell’accertamento non è stato ancorato a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) circa l’insussistenza della maggiore capacità contributiva accertata dall’Ufficio;
3. il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi indicati e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso nonché il secondo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28265 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6489 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5688 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico riguardanti il cd. redditometro, dispensa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 - La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25032 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34365 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…