CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2022, n. 32690

Previdenza – Omessi contributi – Impugnazione dell’estratto di ruolo – Difetto di legittimazione passiva del concessionario – Rigetto

Rilevato

che la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava per assoluto difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti di E.s. s.p.a., diretta all’impugnazione dell’estratto di ruolo (rectius del ruolo, inteso quale atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell’ente creditore) relativo a pretese contributive dell’Inps, che si assumevano prescritte;

che la Corte territoriale – previo il rilievo dell’ammissibilità dell’opposizione all’atto in questione, concernente cartelle per contributi INPS inevasi non ancora notificate e la qualificazione dell’opposizione come azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell’Inps – osservava che il destinatario dell’azione quale legittimato passivo (rectius titolare sotto il profilo passivo del rapporto) era l’ente creditore, cioè l’Inps e non l’esattore, versandosi in una fase prodromica anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle demandata a quest’ultimo e non essendo dedotta l’invalidità di alcun atto esecutivo;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.C. sulla base di un unico motivo;

che E.s. s.p.a. ha resistito con controricorso;

Considerato

che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 39 del D. Lgs. 112/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3. Osserva che aveva chiesto accertarsi la nullità delle cartelle di pagamento richiamate dall’estratto di ruolo e dichiararsi l’intervenuta prescrizione quinquennale in ragione del difetto di notifica e della conseguente inerzia dell’agente della riscossione; che qualsiasi contestazione circa l’esistenza e regolarità dell’atto di notifica e di quelli ad esso presupposti non riguardava l’Inps ma l’agente della riscossione, al quale doveva imputarsi la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo; che, conseguentemente, in forza del disposto di cui all’art. 39 del D.Igs. 112/99, E.s. s.p.a., avendo interesse alla controversia, avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa dell’ente creditore e ciò non aveva fatto;

Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo il recente insegnamento di questa Corte, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. sez. un. n. 7514/22), ed inoltre, “L’accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Cass. sez. un. 7514 cit.).

Nel caso di specie, premessa la qualificazione dell’azione in termini accertamento negativo del credito (v. Cass. sez. un. n. 7514 cit., par. 12.2 in motivazione), il ricorrente aveva chiamato in giudizio il solo concessionario della riscossione, laddove aveva contestato, eccependo il difetto di notifica delle cartelle, la debenza della pretesa impositiva, cosicché alla stregua del superiore principio di diritto l’ente impositore, quale titolare del credito, doveva essere necessariamente chiamato in giudizio dal ricorrente; pertanto, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda siccome esperita in primo grado da B.C. nei confronti di E.s. spa per assoluto difetto di legittimazione passiva di detta società.

In base alle svolte argomentazioni, in ragione della constatata carenza di legittimazione a contraddire dell’Agente della Riscossione convenuto in giudizio, il ricorso va rigettato.

Le incertezze giurisprudenziali finora riscontrate sulla questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.