CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21614 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè l’effettiva destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualíficabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”