CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27253 – Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all’accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile