CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21868

Tassa automobilistica – Veicolo di particolare interesse storico e collezionistico – lscrizione dell’autoveicolo in diversi registri

Ritenuto

che la Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di M.G.S., per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica, relativa all’anno 2002, che la contribuente aveva contestato di dovere, in riferimento ad un autoveicolo (Lancia Stratos HF) immatricolato da oltre vent’anni, ai sensi dell’art. 63 della L. n.342/2000, in quanto “veicolo di particolare interesse storico e collezionistico”;

che la sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l’esenzione dalla tassa, è richiesta l’iscrizione dell’autoveicolo in diversi registri (fra cui l’A.S.I.)”, e che, “in difetto di specifica contestazione di tale certificato”, le deduzioni dell’ente impositore, che si risolvono in una “generica contestazione del documento”, vanno respinte perché infondate; che l’intimata contribuente non ha svolto attività difensiva;

Considerato

che con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 63, L. n. 342 del 2000, giacché la CTR non ha considerato che la richiamata disposizione impone che i veicoli di interesse storico e collezionistico siano individuati singolarmente, giammai per categorie, e con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma primo, n. 5, motivazione erronea e contraddittoria su un punto controverso  e decisivo della sentenza impugnata, giacché la CTP aveva ritenuto sufficiente l’iscrizione dell’autoveicolo al Registro Storico Lancia e la contribuente ha depositato solo in appello il certificato di iscrizione all’A.S.I. (Automobilclub Storico Italiano), ente delegato all’adempimento di tale compito dall’art. 47, D.P.R. 445 del 2000, documento di formazione successiva all’anno d’imposta (2002), circostanze delle quali non v’è traccia nella motivazione;

che i motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati, e non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito riportate;

che la questione posta dalla ricorrente va risolta alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale.” (Cass. n. 3837/2013 ed altre);

che la sopra riferita interpretazione – alla quale va data continuità – è stata ribadita con la sentenza n. 319/2014, la quale precisa che l‘esenzione dalla tassa in oggetto “dipende dall’accertamento costitutivo dell’A.S.I., delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli.”, per cui, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l’esenzione dalla tassa, necessita una “determinazione” dell’A.S.I., intesa come attività di natura discrezionale, sia pure tecnica, volta a valorizzare gli elementi idonei ad individuare una categoria di veicoli come meritoria di esenzione, e non già come attività di natura certificatoria concernente il singolo veicolo;

che, pertanto, la questione della sussunzione del singolo veicolo nella categoria individuata è un problema di prova, da risolversi con le comuni categorie giuridiche, prova che nella fattispecie in esame il giudice di prime cure ha ricavato dalla  iscrizione al Registro Storico Lancia, in una con l’immatricolazione ultraventennale dell’auto, ben nota all’ente impositore, e che il giudice di secondo grado ha ricavato dalla certificazione di iscrizione all’A.S.I., da riferire alla individuazione di una  categoria (il modello Lancia Stratos HF), e non al singolo veicolo, donde l’irrilevanza della data di rilascio del documento ritualmente prodotto dalla contribuente (v. art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992);

che il giudice di appello ha rilevato – correttamente – che non è stata negata dalla Regione Emilia Romagna l’appartenenza del veicolo della contribuente alla categoria individuata in via generale ed astratta dall’A.S.I. per il riconoscimento della natura di veicolo di interesse storico e collezionistico, stante la mancata specifica contestazione della corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, essendo stata piuttosto negata la spettanza dell’esenzione fiscale in ragione della mancata produzione di uno specifico attestato “individuale”, rilasciato in epoca precedente all’anno d’imposizione, ma, per quanto in precedenza esposto, siffatta certificazione non è affatto prevista dalla disciplina ratione temporis applicabile, e la tesi riproposta in questa sede dall’odierna ricorrente muove da una errata interpretazione dell’art. 63, L. n. 342 del 2000, mentre è appena il caso di osservare che l’onere della prova a carico del contribuente va posto in relazione diretta con le contestazioni di controparte;

che la pronuncia della CTR si è attenuta ai suddetti principi e non merita di essere cassata, mentre non avendo l’intimata contribuente svolto attività difensiva, non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.