CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21877
Tributi – Riscossione – Cartelle di pagamento – Notifica alla residenza del contribuente – Temporanea assenza – Validità della notifica
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, disposta per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali per Iva, Irap e tassa auto, dove si è fatta questione della ritualità o meno della notifica delle predette cartelle, ex art. 140 c.p.c.
Con l’unico motivo, l’ufficio deduce la violazione dell’art. 60 comma 1 lett. e) del DPR n. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avevano ritenuto errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo, dalla quale si evinceva che la contribuente era “sconosciuta” ovvero “temporaneamente assente” mentre, la contribuente aveva la residenza proprio nell’indirizzo indicato in notifica, ma con ciò confondendo la nozione di irreperibilità assoluta con quella d’irreperibilità relativa, che era l’ipotesi che ricorreva nella specie, come risultava dalle diciture della relata, che attestavano il corretto dispiegarsi del procedimento notificatorio, in caso di constatata temporanea assenza del destinatario.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 cod. proc. civ.” (Cass. n. 11369/06, 3590/15).
Nel caso di specie, la CTR ha accertato che l’indirizzo recato sulle relate era proprio quello di residenza, mentre, dalla lettura della relata (trascritta, ai fini dell’autosufficienza alla p. 6 del ricorso) risulta che si versava in un’ipotesi di temporanea assenza del destinatario, e che erano state espletate tutte le formalità previste, comprensive dell’invio della raccomandata informativa, quindi, la notifica doveva considerarsi valida.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.