CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21900
Amministratore di condominio – Attività svolta in forma imprenditoriale – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Pretesa contributiva dell’Inps
Rilevato che
la Corte d’appello di Venezia (sentenza del 16.8.2012) ha accolto le impugnazioni dell’Inps nelle cause riunite n. 811/09 e n. 568/11 avverso le sentenze n. 275/08 e n. 351/10 con le quali il Tribunale di Vicenza aveva accolto le opposizioni di C.O. alle cartelle esattoriali concernenti l’intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione all’attività di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di società in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie;
posto che la Corte di merito ha accertato che il C. aveva svolto in forma imprenditoriale, attraverso la società in nome collettivo di cui era amministratore e socio, l’attività di amministrazione di condomini comportante l’iscrizione alla gestione commercianti, iscrizione, questa, non avvenuta, con conseguente fondatezza della relativa pretesa contributiva dell’Inps, per cui ha riformato le impugnate sentenze ed ha rigettato le opposizioni proposte dall’appellato;
atteso che per la cassazione della sentenza propone ricorso C.O. con un solo articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso;
Considerato che
con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202 e 203, della legge 23.12.1996 n. 662, nonché degli artt. 2697, 2729 e 2222 cod. civ., dolendosi dell’errata individuazione, da parte della Corte di merito, dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, assumendo che quella da lui svolta di amministratore di condomini non aveva natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento, e che, inoltre, la stessa Corte aveva male applicato ed interpretato i requisiti dell’abitualità e della prevalenza previsti dal comma 203 del citato art. 1 della legge n. 662/96 ai fini dell’iscrizione di cui trattasi;
ritenuto che il motivo è infondato, dal momento che per quel che concerne la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1.
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;
rilevato, quindi, che il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale, (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013);
atteso che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l’hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui al comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
considerato, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, sorretta da accertamenti di fatto ed esente da rilievi di legittimità, ha ben evidenziato che l’attività del C. non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all’amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall’appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l’attività fosse stata espletata da quest’ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale; inoltre, l’appellato non era stato mai iscritto alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione e dagli accertamenti non contestati era emerso che l’attività della società era organizzata prevalentemente col lavoro proprio del C., il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, essendo, tra l’altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione;
ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato e che le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;
verificato che ricorrono, altresì, i presupposti per la determinazione a carico del ricorrente, come da dispositivo, del contributo unificato di cui art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 3700,00, di cui € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18276 - Il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 - Lo svolgimento di un'attività commerciale in modo abituale e prevalente è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22374 - Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18281 - Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3294 - Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3637 - Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…