CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21901
Prestazioni assistenziali – Pensione di invalidità civile – Sussistenza del requisito sanitario – Erogazione nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono
Ritenuto che
la Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 118/2012 rigettando l’appello principale proposto da R.C. e litisconsorti, in qualità di eredi di R.G., e l’appello incidentale proposto dall’Inps confermava la sentenza che condannava l’Istituto ad erogare la pensione di invalidità civile, ritenendo infondate le censure rivolte alla sentenza di primo grado dagli originari ricorrenti sotto il profilo della decorrenza e dall’Inps sotto il profilo della sussistenza del requisito sanitario e della mancata residenza in Italia di R.G.;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, mentre sono rimasti intimati gli eredi di R.G.;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971, come modificato dal regolamento n. 1247 del 30 aprile 1992, nonché errata motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), atteso che nel caso di specie era provato e non contestato che il signor R.G. nel periodo che va dal 1 settembre 2005 sino alla morte del 17 giugno 2006 fosse residente all’estero (come da certificato di residenza riprodotto in ricorso); talché il signor R. e per esso gli eredi, anch’essi peraltro tutti residenti all’estero, non avevano titolo per pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità per il periodo indicato, in quanto la residenza sul territorio dello Stato Italiano costituisce un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta;
I motivo è fondato atteso che, come di recente riaffermato da questa Corte (sentenza 7914/2017), “per quel che concerne la cosiddetta inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive si rileva che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l’integrazione della pensione minima;
l’integrazione dell’assegno di invalidità; l’assegno sociale; la maggiorazione sociale. Infatti, il Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ha previsto all’art. 1, punto 4), l’inserimento dell’articolo 10 bis (Prestazioni speciali a carattere non contributivo) che stabilisce quanto segue: Nonostante l’articolo 10 e II titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza”-, va pertanto affermato che in virtù del principio, contemplato dall’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale;
in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariamente svolta da R.C. e litisconsorti; le spese di lite del giudizio di cassazione seguono la soccombenza degli intimati; mentre sussistono i presupposti per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria. Compensa le spese processuali dei giudizi di merito. Condanna gli intimati al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nella misura di € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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