CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2021, n. 24076
Pensione di vecchiaia – Riliquidazione – Meccanismo di “omogeneizzazione” dei contributi maturati presso l’Inpdai
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma del Tribunale , ha accolto la domanda di G.M. volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia.
La Corte ha esposto che il M., dirigente, si era avvalso della facoltà ai sensi dell’art. 5 L. n. 44/1973, di utilizzare ,ai fini del proprio trattamento pensionistico, della contribuzione posseduta presso l’Inps, precedente a quella versata presso l’Inpdai.
Ha, poi, ritenuto applicabile il meccanismo di “omogeneizzazione” dei contributi maturati presso l’Inpdai con trasformazione dell’anzianità contributiva in 40° e ciò a seguito della parificazione dell’anzianità contributiva prevista nei due sistemi, avendo il dlgs n 181/1997 fissato in 40 anni l’anzianità contributiva massima per l’Inpdai, uniformandola a quella vigente per l’AGO.
La Corte, quindi, in conformità alla CTU, ha accertato che il M. aveva maturato un’anzianità contributiva di 29, 68 anni, e non 24 come calcolato dall’Inps, e dunque il diritto a percepire una pensione annua da quantificarsi in Euro 40.064,18.
2. Avverso la sentenza ricorre il M. con un motivo. Resiste l’Inps con controricorso e ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2 e 5 L. n. 44/1973 e dell’art. 27 L. n 27/1973. Censura la misura, determinata dal CTU, dell’anzianità maturata presso l’Inps, ricongiunta presso l’Inpdai alla data del 31/5/1978 in forza dell’art. 5 della L. n. 44/1973. Osserva che tale contribuzione era stata esclusa dal CTU dalla rivalutazione in quarantesimi in quanto non facente parte dell’anzianità Inpdai. Secondo il ricorrente, invece, tale interpretazione era errata in quanto in forza del disposto dell’art. 2, comma 3, L. n. 44/1973 i contributi trasferiti dall’Inps all’Inpdai (1963/1970) concorrevano alla formazione dell’anzianità pensionabile ex art. 5 I. n 44/1973 e che nella fattispecie fino al 31/12/1994 l’anzianità pensionabile era di 30 annualità; con lo stesso criterio si doveva effettuare la rivalutazione di tutte le componenti l’anzianità contributiva massima, allorché passava da trenta a quaranta anni.
4. Con ricorso incidentale l’Inps denuncia violazione dell’art. 17 L. n. 724/1994; dell’art. 3 d.lgs n 181/1997. Censura l’intervenuta “omogeneizzazione “della contribuzione accreditata al M. presso l’INPDAI con trasformazione di 5568 giorni in 7424 giorni di contribuzione INPS.
Osserva che il passaggio da una scala di computo dell’anzianità contributiva da trentesimi in quarantesimi non aveva determinato alcuna incidenza sul numero delle giornate di contribuzione maturate , in quanto non prevista da nessuna norma, tenuto conto che, anche a voler applicare la nuova scala in quarantesimi, alla anzianità avrebbe comunque dovuto applicarsi il minore coefficiente di rendimento del 2%, ex art. 17 L n 724/1994 , analogo a quello dell’AGO e non già quello superiore applicabile all’Inpdai (pari al 2,66%).
Osserva, inoltre, che tale procedimento di omogeneizzazione nella specie non aveva neppure ragione di essere applicato in quanto tutta l’anzianità contributiva era anteriore al 1995 (definitiva cessazione dell’assicurazione presso l’Inpdai alla data del 1986) e, infine, l’applicazione di tale criterio non trovava fondamento neppure nell’art. 3, 6 comma, dlgs n 181/1997, come sembrava ipotizzare la Corte territoriale.
5. Va accolto il ricorso incidentale e rigettato quello principale.
6.Va esaminato, in primo luogo, per ordine logico, il ricorso incidentale la cui decisione ha carattere preliminare.
7. La Corte d’appello ha accolto la domanda del M. volta a rivalutare la contribuzione maturata ante 1995 presso l’INPDAI ,applicando un meccanismo definito di “omogeneizzazione”. Detto meccanismo comporta, secondo il ricorrente, la trasformazione in quarantesimi dell’anzianità contributiva maturata presso l’Inpdai , operazione ottenuta dividendo i giorni di contribuzione per 0,75, all’esito della quale il M. veniva a maturare un’anzianità contributiva di 29, 68 anni, e non 24 come calcolato dall’Inps.
Alla base di detta operazione è richiamato dalla Corte territoriale il Dlgs n. 181/1997 art. 3, comma 6, che aveva parificato l’anzianità contributiva prevista nei due sistemi – Inps e Inpdai – stabilendo per entrambi in 40 anni l’anzianità contributiva massima, mentre in precedenza per l’Inpdai il limite era fissato in 30 anni.
Con il ricorso principale il M. si duole che tale rivalutazione in quarantesimi, accolta dalla Corte territoriale, non aveva riguardato anche la contribuzione Inps ricongiunta presso l’Inpdai alla data del 31/5/1978 in forza della L. n 44/1973.
Con il ricorso incidentale l’ Inps contesta totalmente l’ammissibilità di detta operazione cd di “omogeneizzazione”, che aveva determinato il riconoscimento di un aumento delle settimane utili ai fini pensionistici da 5568 giorni di contribuzione Inpdai a 7424 giorni di contribuzione Inps ,negando la stessa sussistenza di una normativa che potesse giustificarla.
8. Le censure dell’Istituto previdenziale sono fondate.
Deve rilevarsi, e tale osservazione appare dirimente, che il passaggio da una scala di computo dell’anzianità contributiva da trentesimi in quarantesimi non ha determinato alcuna incidenza delle giornate di contribuzione già maturate.
Il d.lgs. n. 181/1997 di “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali”, stabilisce all’art 3, comma 6, che” l’anzianità contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione è fissata in 40 anni”.
Non è previsto, invece, dalla citata normativa un meccanismo di trasformazione o rivalutazione dell’anzianità Inpdai, sia di quella maturata presso lo stesso Inpdai sia di quella conseguente al trasferimento dei contributi dall’Inps da ricongiungersi con la prima.
A riguardo, del resto, neppure il ricorrente ha indicato con la dovuta specificità la normativa che avrebbe introdotto e autorizzato una tale operazione che gli consentirebbe di giovarsi di un’anzianità maggiore rispetto a quella effettiva, pur in mancanza di pagamento dei relativi contributi.
9. Ad ulteriore conforto dell’infondatezza della domanda del M. l’INPS ha richiamato l’art. 17 L. n. 724/1994 secondo cui “Con effetto dal 1 gennaio 1995 ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”.
Anche per l’Inpdai l’aliquota di rendimento dall’1/1/1995 è divenuta pari al 2%, in precedenza per l’Inpdai era del 2,66%, ed anche tale disposizione non prevede alcun meccanismo di trasformazione o rivalutazione delle anzianità contributive INPDAI anteriori al 1995.
Come osservato dall’Inps la combinazione fra la confermata misura massima della pensione pari all’80% e la nuova aliquota di rendimento ha determinato che l’importo massimo di trattamento, è divenuto conseguibile dopo 40 anni e non più dopo 30 anni a decorrere dall’1/1/1995.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso incidentale deve essere accolto e conseguentemente non può trovare accoglimento il ricorso principale avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’omogeneizzazione con riferimento ai contributi Inps trasferiti presso l’Inpdai. In accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del M. .
11. Le spese di causa si compensano quanto ai gradi di merito visto l’esito alternante e si pongono a carico del soccombente quanto al presente giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso principale sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale ; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del M.; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 5000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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