CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2021, n. 24140
Tributi – Credito d’imposta per incremento dell’occupazione – Art. 7, Legge n. 388 del 2000 – Computo nuovi assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità – Onere di prova – Valutazione della documentazione contabile del datore di lavoro
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rigettava l’appello proposto da G.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina (n.396/7/06), che aveva respinto il ricorso presentato dal contribuente avverso l’avviso di recupero di un credito d’imposta per gli anni 2002 e 2004, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, in quanto indebitamente utilizzato. Il giudice d’appello, in particolare, evidenziava che dalle risultanze del processo verbale di constatazione, oltre che dai dati forniti dall’anagrafe tributaria e dal modello F24, non emergeva alcun riferimento da parte dell’Ufficio al lavoratore portatore di handicap ma, anzi, erano indicati altri lavoratori, con la puntuale specificazione degli elementi e dei dati che avevano condotto al recupero del credito in contestazione.
La pretesa erroneità dei calcoli era, dunque, priva di qualsiasi fondamento. L’avviso di accertamento era supportato da idonea motivazione, con indicazione dei singoli elementi e dei dati emersi dall’esame della documentazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risultante a seguito della lettera b comma 1, dell’art. 54 decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012-oppure: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente l’art. 54, primo comma, lettera b, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 2012”. In sede di appello il contribuente ha censurato l’operato dell’Ufficio per erroneità dei calcoli con riferimento alla dedotta mancata considerazione di un lavoratore portatore di handicap, oltre che per difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di recupero di imposta e delle relative sanzioni. Il giudice d’appello ha, invece, fatto riferimento, nel rigettare il gravame, alle risultanze del controllo incrociato eseguito tra processo verbale di constatazione, anagrafe tributaria e modello F24. Da tali documenti non emergeva alcun riferimento da parte dell’Ufficio al lavoratore portatore di handicap ma, anzi, erano indicati altri lavoratori. In realtà, il giudice d’appello non ha considerato la circostanza che nel processo verbale di constatazione non si è tenuto conto della documentazione contabile del datore di lavoro G.R., da questi consegnata al momento dell’accertamento, attestante la presenza, all’interno della ditta, del lavoratore G.P., portatore di handicap, e come tale rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000 oltre che della circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 dell’Agenzia delle entrate. Nella specie, dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni depositati in atti, come da prospetto riepilogativo, emerge che il fruito credito d’imposta riguardava tre lavoratori, segnatamente S.M., G.I. e G.P., quest’ultimo portatore di handicap, regolarmente assunto in data 7 gennaio 2002. I calcoli elaborati dall’Agenzia delle Entrate sono, quindi, diversi da quelli prospettati dal datore di lavoro e corrispondenti al credito d’imposta utilizzato, proprio perché gli accertatori hanno omesso di inserire la posizione del lavoratore G.P. affetto da handicap, e quindi rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000. Pertanto, già nel processo verbale di constatazione non si è tenuto conto della documentazione contabile del datore di lavoro.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, quarto e quinto comma sub b, nonché della circolare esplicativa del 3 gennaio 2001, n.1/E, dell’Agenzia delle entrate (requisiti soggettivi dei nuovi assunti), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. I verbalizzanti, nel processo verbale di constatazione, che ha dato poi luogo all’avviso di recupero del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate, non hanno indicato il lavoratore G.P., il cui nominativo risultava dalla documentazione dell’azienda loro consegnata al momento dell’accertamento. Ciò ha comportato l’errata determinazione da parte dell’Agenzia delle entrate del credito d’imposta, al quale aveva diritto il datore di lavoro.
2.1. I due motivi di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
2.2.Invero, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 388/2000 “ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito d’imposta”.
Al comma secondo si precisa che “il credito d’imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000”.
Al comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (incentivi per l’incremento della occupazione) si dispone che “Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 7 citato “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;”.
3. Nella specie, il giudice d’appello ha ritenuto che, sulla scorta dei dati rinvenibili dal processo verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24, non emergeva alcun riferimento al lavoratore portatore di handicap ma erano stati indicati, invece, altri lavoratori, con specificazione degli elementi e dei dati che avevano condotto al recupero del credito in contestazione.
4. Tuttavia, dal ricorso per cassazione emerge che dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, documenti prodotti con il ricorso per cassazione sub numeri 3, 5 e 6, risultava che il credito d’imposta riguardava tre lavoratori, S.M., G.I. e G.P., quest’ultimo, tra l’altro, portatore di handicap, regolarmente assunto in data 7 gennaio 2002. Il ricorrente ha anche precisato che il lavoratore G.P. non era stato indicato in alcun modo nel processo verbale di constatazione, che non aveva considerato la documentazione contabile del datore di lavoro, attestante la presenza, all’interno della ditta, proprio del lavoratore G.P., portatore di handicap e, quindi, rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000, esplicitate nella circolare del 3 gennaio 2001, n. 1/E dell’Agenzia delle entrate.
V’è stato, dunque, l’omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice d’appello, in quanto il lavoratore G.P., essendo portatore di handicap, deve essere considerato tra i lavoratori assunti, per i quali è previsto in favore del datore di lavoro un credito d’imposta.
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, che si adeguerà al seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, ai fini del riconoscimento del credito di imposta per incentivi per l’incremento della occupazione, di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 388 del 2000, deve tenersi conto, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, anche dei nuovi assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esame anche della documentazione in possesso della società, costituita dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, non essendo esaustivi i dati emergenti dal processo verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24” e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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