CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26318
Previdenza – Omessi contributi – Onlus – Rapporto intercorrente fra associazione e associati – Qualificazione – Natura lavorativa della prestazione
Fatti di causa
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 473/14, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Associazione Guardia Costiera Ausiliaria – centro operativo di B.-Onlus e da M.G. in proprio, avverso la cartella esattoriale n. 29620060112867834 emessa dall’Inps in ragione dell’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione a lavoratori assunti dall’Associazione.
L’Associazione e il M. proponevano unico ricorso avverso detta statuizione affidato a 4 motivi cui resisteva con controricorso l’Inps che contestualmente proponeva ricorso incidentale.
Con ordinanza del 26.2.2019 era fissata , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., adunanza in camera di consiglio per il giorno 8.5.2019. Con istanza del 16.4.2019 era chiesto dalla ricorrente Associazione disporsi la sospensione del giudizio, avendo essa aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal DL n. 119/2018, con allegazione di relativa ricevuta di accettazione e avvenuta consegna via pec.
Con ordinanza del 8.5.2019 la Corte di legittimità sospendeva il giudizio.
Con successiva istanza del 16.12.2021 l’Inps chiedeva fissarsi udienza di discussione, non avendo l’Associazione ed il M., provveduto a riassumere il giudizio al fine di fornire la prova di aver adempiuto agli obblighi posti dalla definizione agevolata. In particolare l’Inps chiedeva di esaminare il ricorso incidentale proposto in cui era formulata censura circa l’omessa pronuncia della corte territoriale sulla eccezione di tardività del ricorso in opposizione, proposto oltre il termine di 40 giorni.
Ragioni della decisione
1) -E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale.
L’Inps ha dedotto (ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) l’omessa pronuncia circa la tardività della opposizione, eccepita in memoria di costituzione dinanzi al tribunale. Il motivo è inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte ha, in più occasioni, chiarito che l’omesso esame di una questione puramente processuale, quale l’eccezione di tardività del ricorso, non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato. ( Cass.n. 6174/2018; Cass.n.321/2016; Cass.n.22952/2015).
A tale difetto, che espone la censura proposta a un primo giudizio di inammissibilità, deve anche aggiungersi che la stessa non è supportata da sufficiente specificazione. Invero, pur trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio da parte del giudice (Cass.n. 28926/2018), quella in oggetto non contiene gli elementi utili all’esame. Il richiamo “all’estratto conto della cartella di pagamento” non fornisce certa indicazione delle date di notificazione e deposito, in assenza della relata di notifica, e nessuna ulteriore indicazione è contenuta circa le difese ed allegazioni, in proposito offerte dall’Inps nel giudizio di appello.
Questa Corte ha infatti chiarito che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass.n. 25434/2019; Cass 10531/2013). Tale ultima condizione non risulta sufficientemente allegata dall’Inps nella censura proposta in questa sede che, soltanto, richiama, come visto, elementi non idonei a consentire il rilievo d’ufficio. Il motivo è anche per tali ragioni, inammissibile.
2) – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione negli articoli 2094 e 2104 codice civile per aver il giudice errato nel ritenere sussistente una “impresa” a favore della quale il lavoratore avrebbe reso la propria obbligazione, trattandosi, invece, di onlus che non riceveva alcun profitto dal lavoro dei volontari. E’ altresì denunciata l’errata interpretazione e qualificazione del rapporto intercorrente fra l’associazione e i suoi associati quale prestazione di lavoro subordinato.
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione della legge n. 266/1991, art.2, per avere la Corte d’appello errato nel ritenere che gli associati della onlus avessero instaurato un rapporto di lavoro subordinato con l’associazione.
3) Il terzo motivo denuncia la violazione della legge n. 266/1991, artt. 3 e 5, per avere la Corte di appello travisato il contenuto della struttura organizzativa sussistente in capo alla organizzazione.
4) L’ultima censura ha ad oggetto la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., ( ex art.360 co.1 n.4 c.p.c.), per avere, la Corte d’appello, ritenuto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva fossero sufficienti a provare la natura lavorativa della prestazione, anche sottovalutando quanto emerso nell’attività istruttoria svolta in sede giudiziale.
I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti, sotto vari profili, al giudizio di merito svolto dal giudice d’appello.
La Corte territoriale, esaminando quanto riferito dai testi escussi, sia in sede ispettiva che giudiziale, ha accertato che l’Associazione ed il M., a seguito dell’appalto affidato dall’ente territoriale, avevano assunto svariato personale impiegato nel servizio di salvataggio in mare e di tutela ambientale espletato lungo il litorale di Balestrate. Il servizio affidato, imposto per legge a carico dei comuni costieri, doveva essere svolto da soggetti dotati di struttura organizzativa adeguata. I lavoratori impegnati, ascoltati in sede di ispezione, avevano dichiarato di prestare servizio alle dipendenze di M.G., con turni di lavoro organizzati, anche percependo una retribuzione.
La corte territoriale valutava tali dichiarazioni, dando conto di talune divergenze tra quanto dichiarato in sede ispettiva e quanto emerso nell’istruttoria giudiziale, anche rilevando che esse, comunque, non inficiavano ed indebolivano “il pregnante quadro indiziario” fortemente corroborato dai “riscontri logici tutti convergenti verso la prova di uno schermo elusivo posto in essere dal promotore e dirigente dell’associazione, al fine di sottrarsi al obbligo di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali’.
Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito circa la natura del rapporto di lavoro che si sottrae ad una ri-valutazione in sede di legittimità, come invece sostanzialmente richiesto con le censure proposte.
Deve infatti ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.n. 8758/017- Cass.n. 18721/2018).
Il ricorso principale è dunque inammissibile.
Attesa la soccombenza reciproca le spese devono essere interamente compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2021, n. 36353 - Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 15879 depositata il 6 giugno 2023 - Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11724 depositata il 12 aprile 2022 - Il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice…
- Corte di Cassazione sentenza n. 25629 depositata il 31 agosto 2022 - Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28952 depositata il 5 ottobre 2022 - Il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16095 depositata il 19 maggio 2022 - Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…