CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325

Previdenza – Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co.8, d. Igs. n. 503/92 – Art.12, co.1 d.l. n.78/10 – Applicabilità

Ritenuto in fatto

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10 il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art. 1, co. 8 d. Igs. n. 503/92 da C. I. con decorrenza dal 1.10.12.

Riteneva la Corte d’appello che l’art. 12 d. l. n. 78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 1, co. 8, d. Igs. n. 503/92.

Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo.

C. I. è rimasta intimata.

Considerato in diritto

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 12 d. l. n. 78/10 convertito in l. n. 122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 1, co. 8, d. Igs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art. 12.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art. 12, co. 1 d.l. n. 78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art. 1, co. 8 d. Igs. n. 502/92.

In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle “finestre” previsto dall’art. 12 d. l. n. 78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. 29191/18, Cass. 2382/20, Cass. 1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio al giudice del merito per i conseguenti accertamenti in punto di condanna al pagamento dei ratei di pensione, e per la pronuncia sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.