CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26394 – Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro