CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 aprile 2019, n. 9752
Lavoro – Appalto – Indennità di fine rapporto di lavoro – Pagamento in restituzione a carico del Fondo di garanzia
Rilevato che
1. la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’INPS, respingeva le domande proposte da T. s.p.a, dirette ad ottenere il pagamento in restituzione a carico del Fondo di garanzia di quanto pagato a titolo di TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà, a L.M. e P.L.M., lavoratori dipendenti della società appaltatrice P.M.A. s.p.a.;
2. di tale sentenza T. s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione ad un motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, al quale, con proprio controricorso, ha resistito T. s.p.a. L.M. e P.L.M. sono rimasti intimati;
3. l’Inps ha depositato memoria;
Considerato che
1. con l’unico motivo del ricorso principale, T. s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione alla L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, di attuazione della Direttiva Cee 80/1982 successivamente codificata con direttiva CE n. 94/2008, e censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non può escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c.
3. l’infondatezza del motivo del ricorso principale risulta dai principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (v. da ultimo Cass. 10/03/2017 n. 6361, Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della società committente non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2;
4. è stato in proposito rilevato che il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale; che, pertanto, nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: “Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (cfr. Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061);
5. per tale ragione, è stato escluso che T. s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito, ed è stato chiarito che, per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità della garanzia del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico del committente, sicché, quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, per la ragione detta, e pertanto non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. 10543 e 10544/2016 cit.);
5. al rigetto del ricorso principale consegue r assorbimento dell’esame del ricorso incidentale condizionato dell’INPS, fondato sull’assunto della improponibilità della domanda nei confronti di esso istituto per difetto di domanda amministrativa e della carenza di interesse ad agire da parte di T. s.p.a.;.
6. le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in ragione del principio della soccombenza, in favore del controricorrente Inps, come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
7. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei riguardi del ricorrente principale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, liquidate in Euro 4500,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.