CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 aprile 2022, n. 11521 – In tema di ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può muoversi non già per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di merito, ma solo ove si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione