CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2986 – Non spetta la detrazione dell’IVA pagata a monte per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni non soggette ad IVA, ritenendosi pertanto non sufficiente il c.d. “principio di inerenza”, in forza del quale la detrazione dell’IVA è sempre ammessa, purché trattasi di operazioni che attengano all’oggetto dell’impresa, richiedendosi, per la detraibilità dell’IVA, la presenza di un elemento ulteriore e cioè che trattasi di operazioni a loro volta assoggettabili ad IVA