CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3888
Tributi – Contenzioso tributario – Appello dell’Amministrazione finanziaria – Sentenza – Mancata notifica dell’appello al contribuente – Nullità della sentenza
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (n. 134/01/2007), che aveva accolto il ricorso presentato da G. C., contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ai fini Iva, Irpef e Irap, per l’anno 2000. In particolare, il giudice d’appello, dopo aver premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva “presentato tempestivo rituale appello il 14/07/2008” e che il contribuente non si era costituito nel giudizio di gravame, evidenziava che, trattandosi di un’impresa minore in contabilità semplificata, era legittimo l’utilizzo dei “parametri” di cui all’art. 3, commi 181 e 189, della legge n. 549 del 1995. Il contribuente, pur essendo stato convocato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, non aveva fornito chiarimenti né aveva addotto elementi idonei a provare un minore reddito.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.
3. È rimasta intimata l’Amministrazione finanziaria di Lamezia Terme che, pur avendo ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione (notifica al “Direttore” in data 31 marzo 2011), non ha svolto attività difensiva.
4.11 Procuratore Generale, nella persona del dott. F.S., ha chiesto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, con la rimessione del procedimento in pubblica udienza.
5. Questa Corte, con ordinanza del 17 gennaio 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di merito, al fine di verificare la corretta notifica dell’appello della Agenzia delle entrate e la conoscenza da parte del contribuente del giudizio di appello. Vi era in atti l’attestazione della segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria del 18 maggio 2010, in cui si affermava che nel fascicolo, deciso con la sentenza impugnata, non risultava depositata la prova della notifica dell’appello al contribuente.
6. Questa Corte, con successivo provvedimento del 12 gennaio 2021, ha rinviato la controversia a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del grado di merito, comprensivo dei fascicoli di parte.
7. Il contribuente ha depositato memoria scritta.
8. All’udienza del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che
1. Con un unico motivo di impugnazione il contribuente lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), in relazione agli articoli 101, 160 c.p.c.”. La sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello, stante l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. L’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo dell’appello determina l’inammissibilità dello stesso, a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Invero, a seguito dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, è emersa l’attestazione della segreteria della prima sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, in data 18 maggio 2010, da cui emerge la mancata notifica dell’atto di appello della Agenzia delle entrate al contribuente, che, infatti, non ha partecipato al giudizio di appello (” si attesta che, nel fascicolo RGA n. 1527/2008 deciso dalla prima sezione nella seduta de11.07.2009 (decisione n. 469/01/2009), non risulta depositata la prova dell’avvenuta notificazione dell’appello della Agenzia delle entrate ufficio di Lamezia Terme a G. C.”).
2. Successivamente, la segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria, in risposta alla richiesta di questa Corte del fascicolo d’ufficio, ha affermato che il procedimento n. 1527/08, con riferimento ai fascicoli delle parti, era stato oggetto di “scarto” (cfr. mail del 28 ottobre 2020, oggetto: richiesta fascicoli d’ufficio urgente, “in relazione al procedimento Rga n. 1527/08, deciso con sentenza n. 469/1/09, lo stesso è stato oggetto di scarto di archivio in relazione ai fascicoli delle parti”).
3. In assenza della prova della notifica dell’appello al contribuente da parte dell’Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l’inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello (in termini tra le stesse parti, per l’anno di imposta 1999, cfr. Cass., sez. 6-5, 17 dicembre 2012, n. 23290), ed accertamento del passaggio in giudicato di quella di primo grado.
5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna la parte intimata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25659 depositata il 4 settembre 2023 - Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25306 depositata il 25 agosto 2023 - Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19903 - Ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…