CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3972
Rapporto di lavoro – Contratti d’opera professionale – Illegittimità del termine – Accertamento
Ritenuto
1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 332 del 2015, ha rigettato l’appello proposto da L.S. nei confronti dell’INAIL avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Vicenza.
2. La lavoratrice aveva agito in giudizio per l’accertamento della illegittimità del termine apposto ai contratti d’opera professionale stipulati fino al 31 agosto 2004 e del conseguente recesso dell’INAIL, e del proprio diritto alla reintegra a tempo indeterminato, oltre alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
3. Il Tribunale aveva affermato che trovava applicazione l’art. 9 dell’ Accordo Nazionale relativo ai medici di medicina generale che consentiva la stipula di contratti a termine senza periodo di prova.
4. La Corte d’Appello, richiamando la motivazione della sentenza del Tribunale, ha affermato che veniva in rilievo l’assegnazione di incarico professionale inquadrato giuridicamente nelle forme del lavoro autonomo e che non sarebbe stato in contestazione che la lavoratrice fosse titolare di un rapporto libero professionale a tempo determinato dal 19 febbraio 1999.
Nel bando dell’INAIL vi erano due tipologie di pubblicazione di turni orari:
– il primo relativo a due ipotesi di pubblicazioni, per specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato e in subordine a tempo determinato;
– il secondo riferito esclusivamente a specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato.
L’appellante non era titolare di incarico a tempo indeterminato ed era l’unica candidata per quello specifico turno orario di specializzazione ed era risultata vincitrice per il conferimento dell’incarico a tempo determinato per un anno, stipulando il relativo contratto.
Per la tipologia di contratto a tempo indeterminato era previsto il periodo di prova di tre mesi, con possibilità di recesso ad nutum nel corso del periodo.
I nuovi incarichi a tempo indeterminato non potevano che essere conferiti a quegli specialisti che fossero titolari di incarichi di questo tipo ex art. 10 dPR 271 del 2000.
Nella specie pertanto l’appellante avrebbe potuto partecipare al bando per il turno a tempo determinato. Non vi era alcuna disparità di trattamento, rispetto all’altra lavoratrice in ragione della diversa situazione.
5. Ricorre la lavoratrice prospettando nove motivi di ricorso.
6. Resiste l’INAIL con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 10 del dPR n. 271 del 2000, così come integrato dalla delibera dell’INAIL n. 355 del 2001 (di recepimento dell’Accordo), dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo e dell’art. 12 disp. gen. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La ricorrente evidenzia che il fulcro della causa in esame consiste nella verifica se i medici specialisti che hanno ottenuto l’inserimento nella graduatoria dei turni vacanti, abbiano il diritto o meno ad avere l’assegnazione a tempo indeterminato dell’incarico.
La sentenza impugnata sostiene, infatti, che rientrerebbe nella discrezionalità dell’amministrazione la decisione se affidare a tempo determinato o indeterminato l’incarico, mentre in realtà l’art. 10, comma 12, dell’Accordo sancisce che l’instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, risultando maggiormente onerosa per l’Ente, è possibile solo dopo l’esperimento delle procedure previste dagli articoli 9 e 10 dell’Accordo collettivo nazionale per l’assegnazione dei turni resisi vacanti, ed esclusivamente in caso di mancata disponibilità dei soggetti inseriti in graduatoria all’assegnazione dei turni a tempo indeterminato.
Ne discende che la ricorrente essendo risultata vincitrice nel bando per la copertura dei turni vacanti di medicina del lavoro presso il centro medico legale di S., aveva un vero e proprio diritto soggettivo al conferimento a tempo indeterminato del relativo incarico.
2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e 1367 cod. civ., in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 3, perché la sentenza si pone in contrasto con il canone interpretativo della interpretazione letterale di cui all’art. 1362 cod. civ., ponendosi in contrasto con l’art. 10, comma 12, del dPR n. 271 del 2000, con il canone interpretativo dell’interpretazione complessiva, di cui all’art. 1363 cod. civ., in quanto l’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo vieta il conferimento a tempo determinato dell’incarico per la copertura dei turni resisi vacanti e non assegnati in presenza di specialisti inseriti in graduatoria, nonché il principio della conservazione del contratto posto dall’articolo 1367 cod. civ., atteso che l’art. 10 dell’Accordo, qualora interpretato nel senso di lasciare alla volontà dell’INAIL la scelta se conferire o no l’incarico a tempo indeterminato, concretizzerebbe una condizione meramente potestativa, nulla per violazione dell’art. 1355 cod. civ.
3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1355, cod. civ., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., atteso che la sentenza nulla deduce in merito alla nullità del bando e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL (qualora interpretabili nel senso di riservare alla mera volontà dell’INAIL il conferimento a tempo indeterminato dell’incarico) che era stata eccepita nella memoria autorizzata depositata il 5 maggio 2015 davanti alla Corte d’Appello, con conseguente violazione dell’articolo 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., e dell’art. 1355 cod. civ.
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La sentenza della Corte di Appello ha inoltre completamente omesso di esaminare la questione della validità delle clausole che lascerebbero la scelta dell’INAIL di stipulare o meno un incarico a tempo indeterminato con gli specialisti inseriti in graduatoria, nonostante la questione fosse stata espressamente posta a pagina 1 e 2 della memoria autorizzata depositata dalla ricorrente il 5 maggio 2015.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 2113, 1339, 1374 e 2077, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La sentenza della Corte di Appello va cassata in quanto non considera la natura inderogabile del comma 12 dell’art. 10 del dPR n 271 del 2000 e dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo e la conseguente nullità delle clausole che violano tali disposizioni, posto che la presente controversia riguarda un medico che svolge attività ambulatoriale interna all’INAIL, e che la ricorrente è stata scelta previo esperimento della apposita procedura prevista dal dPR n. 271 del 2000, con conseguente necessaria sostituzione di diritto della clausola di conferimento a termine dell’incarico con quella del conferimento a tempo indeterminato derivante dall’applicazione cogente della norma inderogabile di cui all’art. 10 del dPR n. 271 del 2000 e dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo. È richiamata la sentenza di questa Corte n. 8087 del 2007.
6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta l’ulteriore violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per mancato esame dei motivi 6 e 7 del ricorso in appello.
La sentenza andrebbe, inoltre, cassata anche in quanto non ha esaminato le questioni relative alla violazione del bando di selezione con cui sono stati pubblicati i turni, e alla violazione da parte dell’INAIL degli artt. 1100, 1336 cod. civ., espressamente formulate con il sesto motivo di impugnativa del ricorso in appello e con il settimo motivo del ricorso in appello.
7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1336 cod. civ., dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111. Cost., in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La sentenza andrebbe comunque cassata per assoluta carenza di motivazione e violazione delle disposizioni in epigrafe, in quanto nella procedura per il conferimento da parte dell’Amministrazione degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, una volta approvate le graduatorie, la pubblica amministrazione deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell’ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale, atteso il rilievo del bando di concorso che ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi di correttezza e buona fede, canonizzati negli artt. 1175 e 1375 del codice civile, in relazione all’art. 360, n 3, cod. proc. civ..
La sentenza va riformata per il diverso immotivato trattamento tenuto nei confronti delle dott.sse M. e R., rispetto alla dott.ssa S., nonostante fossero tutte inserite nella medesima graduatoria e titolari di incarico a tempo determinato.
9. Con il nono motivo di ricorso si denuncia la lesione del principio di non contestazione e dell’articolo 115, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 numero 3 e 5, cod. proc. civ.
La sentenza ha violato anche il principio di non contestazione di cui all’art. 115 citato perché sostiene che la ricorrente sarebbe stata priva dei requisiti per il conferimento a tempo indeterminato dell’incarico, nonostante l’INAIL non avesse specificamente contestato la circostanza e si fosse trincerato nella discrezionalità del conferimento degli incarichi.
10. Ha priorità logico-giuridica l’esame del settimo motivo di ricorso, con cui viene denunciato, tra l’altro, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111. Cost.
10.1. La dedotta censura evidenzia un vizio di nullità della sentenza.
La stessa è fondato nei sensi di seguito esposti.
10.2. È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado (Cass., n. 27112 del 2018, 29721 del 2019), attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, va osservato quanto segue.
10.3. La motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia non consente di inquadrare (se non in modo generico) la vicenda quanto al giudizio di sussunzione e impedisce di avere compiuta contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui la Corte d’Appello ha ritenuto che “la procedura seguita dall’istituto appellato è conforme alla regole stabilite dalle fonti richiamate”, atteso che la motivazione si fonda sulle argomentazioni del Tribunale che vengono richiamate e condivise senza un previo, esplicito e palese raffronto con i motivi di appello sintetizzati nella premessa della motivazione “questione applicativa del dPR 271/2000 e della delibera INAIL 355/2001”.
10.4. La motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, pertanto, il dovere del giudice di indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall’art. 132, cod. proc. civ., comma 2, n 4, e dall’art. 111 Cost., e non fa corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati.
10.5. Il motivo, pertanto, è fondato e deve essere accolto nei sensi sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
10.6. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto nei sensi di cui in motivazione, e rimessa in sede di rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
11. La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso nel senso di cui in motivazione. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto nei sensi di cui in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il settimo motivo del ricorso nel senso di cui in motivazione.
Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto nei sensi di cui in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.