CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2019, n. 223
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella esattoriale – Contenzioso tributario
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta , con sentenza n.588/13, sez 3, accoglieva il ricorso proposto da V. G. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di Irpef, Iva e Irap per l’anno 2007 per complessivi euro 35.329,99
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello, limitatamente ai tributi IVA ed IRAP, innanzi alla CTR della Sicilia che, con sentenza 2514/7/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso il V..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la violazione dell’art 112 cpc e dell’art 3 bis del d.lgs 462/97 perché il contribuente non avrebbe fatto valere nel giudizio di merito l’applicazione del predetto art 3 bis d.lgs 462/97 per cui la sentenza sarebbe affetta da ultra petizione oltre che da errata applicazione , ratione temporis del citato articolo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente aveva richiesto, riguardo all’Iva , l’applicazione dell’art 3 bis del d.lgs 462/97 e, comunque, lo stesso aveva dedotto che il pagamento della prima rata era stato effettuato nei termini e che le altre erano state anch’esse pagate.
Dunque nessun vizio di ultra petizione, posto che, comunque, la domanda era stata posta anche in modo generico onde la stessa includeva comunque un riferimento anche alla normativa citata.
L’applicazione dell’articolo in questione è, in ogni caso, corretta ratione temporis poiché l’articolo 10 comma 13 undecies del d.l 201/2011, che ha modificato l’articolo 3 bis del d.lgs 462/97, espressamente prevede l’applicabilità della nuova norma alle rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge avvenuta con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicato nella G.U. 27/12/2011, n. 300). Nel caso di specie la rateizzazione era iniziata nel 2010 e sarebbe terminata nel 2013. Ne consegue, quindi ,che correttamente la Commissione tributaria regionale ha applicato la norma oggetto di contestazione
Con il secondo motivo si fa valere l’esistenza di una autonoma organizzazione professionale che avrebbe comportato l’applicazione dell’IRAP al contribuente.
La sentenza impugnata ha rilevato che non erano indici di autonoma organizzazione il fatto che nel 2007 fossero stati corrisposti a terzi compensi per 47 mila euro.
Si osserva a tale proposito che è ben vero, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, che, in tema di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Cass 8728/18), tuttavia nel caso di specie, l’elevato importo e la circostanza che la somma in questione sia stata corrisposta a collaboratori esterni avrebbe necessariamente reso necessario che la sentenza impugnata si desse carico di una più adeguata analisi del tipo di rapporto che legava il contribuente ai predetti collaboratori.
Occorre infatti tenere presente che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il presupposto dell’ “autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista , stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente .(Cass 1136/17).
Sul punto non si rileva nella sentenza impugnata argomento alcuno il che rende la pronuncia non conforme al dettato normativo di cui all’art 2 d.lgs 446/97.
In conclusione dunque, la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo con rinvio per nuovo giudizio in relazione al motivo accolto alla CTR Sicilia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase ,alla CTR Sicilia in diversa composizione.
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