CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2020, n. 10884 – In tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale possa trovare un fondamento giustificativo solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso