CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18478
Settore aereo – Contratto di lavoro – Mancata sottoscrizione del lavoratore – Nullità del termine apposto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da S.P. in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 30 luglio 2007 intercorso con E.A.S. Spa e condannato A. Spa, quale incorporante E.A.S. Spa, e A.C. Spa, quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;
2. in estrema sintesi, la Corte ha innanzitutto condiviso l’assunto del primo giudice che aveva ritenuto la nullità del contratto in contesa perché mancava la sottoscrizione del lavoratore;
3. inoltre, la Corte, rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto anche “non giustificata l’apposizione del termine a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo”, ha considerato che “il lavoratore aveva puntualmente contestato l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo” e che correttamente il primo giudice aveva ritenuto come da parte convenuta non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione del P., anche perché la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile;
4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la C.A.I. Spa e A. Spa con 2 motivi; ha resistito con controricorso il P.; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH;
5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
le parti ricorrenti hanno comunicato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001, art. 1362 e ss. c.c., artt. 421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità del contratto impugnato dal P. perché privo di sottoscrizione, deducendo come lo stesso avesse consapevolezza della sua durata e che, comunque, era stato prodotto in giudizio dal medesimo; si lamenta poi che la Corte non abbia disposto gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva volontà delle parti e le ragioni della mancata sottoscrizione;
2. la censura è infondata;
invero, la Corte sarda si è uniformata al principio pacifico secondo cui, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto, non essendo neanche sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore (cfr. Cass. n. 2774 del 2018; Cass. n. 27974 del 2018) e non potendo, per la medesima ragione, considerarsi equipollente la produzione in giudizio del documento;
3. il secondo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i princìpi in materia di non contestazione ritenendo “assolto l’onere di controparte di allegazione del rispetto della ‘(in)determinatezzà della causale”; si eccepisce diffusamente che le Compagnie aeree avevano fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della “esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione” a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto;
4. la censura è inammissibile perché la sentenza impugnata fonda il suo decisum innanzitutto sulla ratio decidendi, autonoma e sufficiente, rappresentata dalla invalidità del contratto per la mancata sottoscrizione della clausola appositiva del termine, per cui diventa ultronea ogni ulteriore indagine;
5. pertanto il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avvocati S. e A. dichiaratisi antistatari; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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