CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18274
Socio – Omessa contribuzione – Partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza – Accertamento
Rilevato che
1. con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accoglieva l’opposizione proposta da G. A. avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto la contribuzione asseritamente da lei dovuta in qualità di socia della s.n.c. P. Immobiliare di A. G. & C. per l’anno 2010;
2. la Corte di merito – per quello ancora di rilievo in questa sede – osservava che la predetta società si limitava a percepire il canone riveniente dall’affitto dell’unico immobile di cui era proprietaria e, comunque, l’istituto non aveva fornito neppure la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale, con abitualità e prevalenza, da parte della A.;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso da A. illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; Equitalia Centro s.p.a. srpra. è rimasta intimata;
Considerato che
4. con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. 22 luglio 1966 n. 613, nonché degli artt. 1 legge 27 novembre 1960 n. 1397 come modificato dall’art. 1, commi 203 e ss., legge 27 dicembre 1996 n. 662, 2 legge n. 1397/1960, 2291, 2298 e 2697 cod. civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio di una società in nome collettivo era per ciò stesso, quale soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;
5. il motivo è infondato in quanto presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la s.n.c. P. Immobiliare di A. G. & C., di cui la A. era socia/non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione di un fondo commerciale di cui era proprietaria;
6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale. Peraltro, la Corte territoriale, ha anche acclarato che l’attività svolta dalla A. quale socia della predetta società non rivestiva neppure i caratteri della abitualità e prevalenza;
7. pertanto, il ricorso va rigettato;
8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore della A.; non si provvede in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. rimasta intimata;
9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di A. G. liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.