CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18276
Iscrizione alla Gestione Commercianti – Presupposti – Omesso versamento dei contributi – Cartella esattoriale – Notifica
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame, svolto dall’INPS nei confronti degli eredi di G.G. in epigrafe indicati, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso la cartella esattoriale aventi ad oggetto il versamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti;
2. la Corte territoriale ha ritenuto provato che il G., socio accomandatario della società L. s.a.s. si era limitato a concedere in locazione un immobile alla s.r.l. E., della quale era socio fondatore, per cui non era stata svolta alcuna attività d’impresa di natura commerciale in capo alla s.a.s. di cui il predetto G. era socio accomandatario;
3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202, 203, 208 L. n. 662 del 1996;
4. gli intimati non hanno resistito;
Considerato che
5. il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo che (come osservato già da questa Corte di legittimità in numerose decisioni, fra le tante v., Cass. n. 27947 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale intimato, essendo stato ben evidenziato che quest’ultimo si limitava alla locazione dell’unico immobile della società;
6. secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione;
7. infatti, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;
8. quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: «L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli»;
9. quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. Cass. n. 3145 del 2013; Cass. n. 12981 del 2018; Cass. 27376 del 2016) e tale presupposto non ricorre nella specie, come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;
10. va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente ed in definitiva il ricorso va rigettato;
11. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva;
12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis
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