CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18280 – La non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale non esonera il giudice dell’opposizione avverso la cartella esattoriale dall’esaminare il merito della pretesa creditoria, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito