CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18297
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Pronuncia di annullamento delle sanzioni resa in extrapetizione – Nullità processuale della sentenza
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1516/3/2017, depositata il 31.10.2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l’appello proposto da P.L. s.p.a. e l’appello incidentale del Comune di Lavagna su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento afferente a TARSU per il 2007.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Lavagna ricorre per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
1. Con il primo motivo e il secondo motivo il Comune di Lavagna deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 10 comma 3 della legge 212 del 2000 con riguardo alla dichiarata non debenza delle sanzioni per incertezza normativa in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. lamentando che la CTR aveva statuito sulle sanzioni senza che vi fosse domanda.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse sono fondate.
Questa Corte, come da giurisprudenza consolidata sul punto (cfr. Cassazione nn. 24060/2014, 12422/2011, 5830/2011, 15449/2010, 25676/2008, 14776/2003, 6251/2003 e 4053/2001), ha ritenuto affetta dal vizio di nullità processuale la statuizione della pronuncia d’appello relativa all’annullamento del ruolo e della cartella in ordine all’irrogazione della sanzione pecuniaria, in quanto resa in extrapetizione.
“La generica richiesta di accertamento della non debenza delle sanzioni, – afferma la Corte – contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, non può evidentemente valere, in un giudizio di tipo impugnatorio-misto, qual è quello tributario (in cui l’oggetto del giudizio è circoscritto dalle ragioni della pretesa fiscale riportate nell’atto opposto e dagli “specifici” motivi di opposizione proposti dal contribuente), a ricomprendere nel thema decidendum anche vizi di nullità del ruolo o della cartella non puntualmente dedotti, quale nella specie la richiesta di applicazione della “esimente”, fondata su presupposti del tutto diversi (obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria violata) da quelli, attinenti ai requisiti formali dell’atto esecutivo, ed ai quali sembra doversi ricollegare la contestazione della carenza di motivazione del ruolo – formato dall’ente impositore e trasfuso nella cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/73 e notificata dal Concessionario -, in ordine ai criteri di liquidazione delle sanzioni pecuniahe” (Cass. 12768/2015).
La pronuncia della CTR che ha annullato il ruolo e la cartella, in relazione all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, applicando ex officio la circostanza esimente di cui all’articolo 8 del Dlgs. 546/1992, esula dai limiti imposti dal tantum devolutum quantum appellatum e incorre nella violazione dell’articolo 112 cpc, dovendo ritenersi esclusa la rilevabilità di ufficio – in assenza di specifica eccezione del contribuente – dei presupposti applicativi della predetta esimente.
2. Con il terzo motivo il Comune deduce omessa motivazione in ordine all’asserito diritto del contribuente al defalco di quanto già versato in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
La censura è fondata.
La CTR non ha in alcun modo motivato in relazione a quali somme sussisterebbe un diritto al defalco anche in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda in relazione al tributo, ritenendo non dovute le sole sanzioni.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per la spese del presente giudizio di legittimità.
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