CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18302
Tributi – ICI – Terreni edificabili direttamente coltivati – Esonero spettante ai coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 7855/12/2017, depositata il 26.9.2017 la CTR della Campania rigettava parzialmente l’appello proposto da O. S., M. S. D., G. D. e F. R. D. nei confronti del Comune di Salerno avverso la sentenza di primo grado della CTP di Salerno la quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento che aveva liquidato la maggiore imposta comunale sulle aree considerate fabbricabili sul presupposto che le agevolazioni invocate ai sensi dell’art. 2 e 9 della legge n. 504/92 non potessero essere applicate in quanto le stesse si riferivano ai terreni agricoli e non a quelli edificatori.
Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il comune di Salerno non ha spiegato difese.
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,.
La censura non è fondata.
Invero, costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Nella specie il giudice ha specificato le ragioni del suo convincimento.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è fondata.
La CTR non ha correttamente applicato la norma di legge che attiene all’esonero dall’ICI spettante ai coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, sui terreni edificabili direttamente coltivati.
La deroga è sancita dalla seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b). La disposizione dell’art. 2 lett. b) attiene invero alla natura oggettiva del fondo, che deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, in quanto ricorrano tre condizioni:
a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di Imprenditori agricoli a titolo principale;
b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo- pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.
Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Lo sfruttamento edilizio è infatti incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri.
Nel caso di specie la CTR avrebbe dovuto accertare se l’immobile in oggetto fosse interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/92 in quanto l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito,- lo svolgimento di attività agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area, ha carattere oggettivo anche a favore degli altri comproprietari (Cass. 13737/2018). A tanto provvederà il giudice di rinvio.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sulla domanda delle parti private diretta al riconoscimento della qualificazione agricola dei terreni ai fini ICI, siccome posseduti e condotti direttamente da un soggetto IAP.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Campania che deciderà anche sulla spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il II motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2020, n. 11612 - In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 30 settembre 2021, n. C-299/20 - L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consente di applicare il regime di tassazione…
- INPS - Circolare 09 giugno 2020, n. 72 - Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27…
- INPS - Circolare 23 marzo 2021, n. 47 - Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo…
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della Legge 29 dicembre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…