CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18303
Tributi locali – ICI – Accertamento – Terreni – Area edificabile – Valutazione
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 5755/4/2017, depositata il 11.7.2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello proposto dal concessionario T.E.I. s.r.l. nei confronti di E.I.T. E.L.T. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente avverso gli avvisi di accertamento notificati per il Comune di Guidonia Montecelio per l’Ici relativa agli anni 2008 e 2009 2002 afferenti un’area adibita ad attività estrattiva, sul rilievo che il terreno oggetto di causa non potesse essere considerato area edificabile.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società T.E.I. s.r.l. affidato a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Il Comune di Guidonia Montecelio non ha spiegato difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1, n. 2 e 2 lett. B) del d.lgs 504/1992 nonché degli artt. 3 lett. E e 7 del DPR 380/2001 in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva, sebbene qualificati come fabbricabili dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non siano assoggettabili ad ici.
La censura è fondata.
Come accertato dalla CTR sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione è inserito nel PRG del Comune di Guidonia Montecelio in zona D, sottozona D3 con destinazione industriale-estrattiva; e quest’ultima destinazione urbanistica trova riscontro anche sul piano fattuale, vertendosi di cava di travertino debitamente autorizzata. Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno è dunque suscettivo di potenzialità edificatoria, ancorché limitata perché strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva.
Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale“. Si è in particolare osservato, in motivazione, che: “l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale“. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale ( quale quella in esame, possano considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli. Né il carattere edificabile in questione potrebbe trovare smentita nella mancata adozione di strumenti attuativi atteso il principio stabilito – proprio in tema di Ici – da Cass. SSUU 25506/06 (innumerevoli volte richiamate), secondo cui: “in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge del 16 gennaio 2019 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (da ultimo Cass. 3267/2019) L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commerciò,” a tanto provvederà il giudice di rinvio.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, per la violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 1, e 2 del d.lgs 504/1992 nonché dell’art. 62 del d.lgs 546/92 per avere la CTR escluso la sussistenza del presupposto impositivo, mal interpretando le nome regolamentari di pianificazione urbanistica del Comune di Guidonia – e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
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