CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14290

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Definizione agevolata ex art. 11 del D.L. n. 50/2017 – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Rilevato che

La “S.A. S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 12 giugno 2014 n. 5869/49/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 3 gennaio 2012 n. 2/35/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

Considerato che

Con istanza depositata il 30 ottobre 2018, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Su sollecitazione del collegio, l’istanza è stata notificata all’amministrazione finanziaria, che è rimasta intimata.

Ritenuto che

L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5A, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.