CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14369
Gestione separata – Contributi – Prescrizione – Maturazione del quinquennio
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da I.S. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto un preteso debito per contributi dovuti alla gestione separata delI’Inps maturati fino a tutto il 2004 e accessori, per un importo totale di € 3631,71.
2. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, in quanto la prescrizione doveva farsi decorrere dal 20 giugno 2005, data nella quale i contributi dovevano essere versati, sicché la richiesta di versamento dell’Inps del 2 agosto 2010 era pervenuta oltre la maturazione del quinquennio.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui I.S. ha resistito con controricorso.
4. I.S. ha depositato anche memoria ex art. ex art. 380-bis. 1 c.p.c.
Considerato che
5. I’ Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della I. n. 335 del 1995, degli artt. 10,13 e 18 del d.lgs n. 241 del 1997 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 422 del 1988), dell’art. 17 commi 1 e 2 del d.p.r. n.435 del 2001, come modif. dall’art. 2 del d.l. 63 del 2002, conv. con modif. nella I. n. 112 del 2002, dell’art. 2 comma 1 del d.p.r. n. 322 del 1998, come modif. dal d.p.r. n. 435 del 2001, degli artt. 36 bis, comma 2, lett. f) e 36 ter del d.p.r. n. 600 del 1973. Argomenta che il contributo dovuto alla gestione separata dei lavoratori autonomi è dovuto solo se, per effetto dell’esercizio dell’attività lavorativa, si sia conseguito un reddito, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo ex art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, sì che la prescrizione può decorrere solo successivamente alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne conseguirebbe nel caso che, poiché la S. aveva presentato la dichiarazione dei redditi del 2004 il 14.10.2005, la prescrizione quinquennale era stata validamente interrotta dalla diffida di pagamento del 2.8.2010.
6. Il motivo non è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (v. Cass. n. 27950 del 31/10/2018), secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
7. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
8. Sulla scorta delle esposte premesse la sentenza si sottrae alle censure formulate col ricorso, che va di conseguenza rigettato.
9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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