CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14392
Irap – Compensi erogati a terzi – Autonoma organizzazione – Irrilevanza
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione, previa riunione di due distinti ricorsi, avverso, rispettivamente, il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP, anno 2009, e la cartella di pagamento IRAP anno 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, avvocato, non sussistente il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione, per non essersi avvalso del lavoro di dipendenti o di collaboratori.
In particolare, secondo la CTR, quanto ai compensi erogati in favore di diversi avvocati, essi devono ritenersi estranei al requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto attinenti ad una assistenza di tipo professionale.
A.G. si costituisce con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, e 3, co. 1, lett. c) d.P.R. 446/1997, in combinato disposto con gli artt. 2697, I e II comma, 2727 e 2729, I comma, c.c., nonché con l’art. 38 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR ritenuto che la semplice dimostrazione della mancanza di dipendenti era sufficiente ad integrare l’onere della prova ai fini dell’esenzione dall’Irap ai liberi professionisti, ritenendo irrilevanti i compensi corrisposti a terzi.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (SS.UU. n. 9451/2016) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Al fine di dare concretezza al concetto di autonoma organizzazione questa Corte ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (da ultimo Cass. 32510/2019, n. 31778/2019, n. 9325/2017).
Tali fattori inequivocabilmente costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indice necessario per rilevare la creazione da parte del professionista di quel valore aggiunto, di quel quid pluris, rispetto alla propria attività intellettuale che forma oggetto di imposizione IRAP (cfr. Cass. 24315/2019).
Ebbene, nel caso di specie la CTR ha fatto discendere l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, sulla base della documentazione versata in atti, solo dalla circostanza che il contribuente non si era avvalso del lavoro di dipendenti o di collaboratori, escludendo, erroneamente, dalla valutazione del suddetto requisito, i compensi erogati in favore di diversi avvocati. La CTR ha così omesso di valutare la natura dei “compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale”, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se fossero (e in che misura) riconducibili a prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense (come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulando dall’assetto strettamente organizzativo dell’attività professionale, non sono di per sé indicativi di autonoma organizzazione: Cass. n. 22695 del 08/11/2016).
È mancata, dunque, la necessaria valutazione della concreta tipologia delle spese sostenute, necessaria ai fine di verificare l’effettiva sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Va sul punto richiamata il principio secondo cui in tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. n. 30085 del 2019).
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3865 - Al fine di valutare, in materia di IRAP, la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, anche solo ove il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 - Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30085 - In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8185 - In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18292 - In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente, responsabile…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8557 depositata il 27…
- Contratto di lavoro a tempo determinato: reiterazi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 5542 depositata…
- Reato di omesso versamento IVA: responsabile l
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositat…
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…
- DURC: congruità della manodopera e campo di applic
Con l’articolo 8 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazion…