CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19388
Tributi – Accertamento – Verifica GdF – Consegna Pvc – Equipollenza tra consegna e notifica – Effetto preclusivo del condono ex art. 9 della Legge n. 289 del 2002
Fatti di causa
La Guardia di Finanza effettuava nei confronti della società di fatto tra C.S.F., C.P. e S.C. verifica fiscale. Nella prospettazione erariale un operatore comunitario esercente attività di autonoleggio vendeva vetture usate alle società inglesi L. LTD, S. LCD, C. LTD.
Queste ultime le rivendevano ai titolari di autosaloni italiani tramite M. s.r.I., cui erano legate da contratti di collaborazione registrati. Ai passaggi di proprietà veniva applicato il regime del margine avuto riguardo all’IVA. La M. emetteva fatture nei confronti delle società inglesi e degli autosaloni italiani per non meglio precisate consulenze. I verificatori imputavano alla società di fatto C.-S. i redditi in apparenza nella titolarità delle società inglesi, prospettando che di tali redditi l’effettivo possessore per interposte persone giuridiche fosse proprio la società di fatto. Il fatturato attivo delle società inglesi veniva ricondotto a quest’ultima. Ne seguiva la contestazione di mancata fatturazione e contabilizzazione dei ricavi relativi alla vendita di autovetture in Italia. Trattandosi di società di fatto, il reddito d’impresa veniva tassato in capo ai soci in relazione ad una quota di partecipazione del 33,33% cadauno. In definitiva, venivano emessi quattro avvisi di accertamento nei confronti della società per operazioni non contabilizzate né dichiarate ai fini IVA e quattro avvisi per ogni socio ai fini del recupero delle imposte dirette.
Con un unico ricorso venivano impugnati tutti gli avvisi di accertamento notificati alla società di fatto e ai soci, deducendo la preclusione all’esercizio del potere di accertamento in ragione dell’avvenuta adesione al condono c.d. “tombale”
La CTP di Frosinone accoglieva il ricorso.
La CTR rigettava l’appello erariale.
Il ricorso per cassazione erariale è affidato a quattro motivi.
La parte contribuente si è costituita con controricorso, depositando successiva memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia adduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 D.Igs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR reso una motivazione apparente, che non lascia intuire il percorso logico sotteso alla decisione.
Con il secondo motivo l’Agenzia stigmatizza la motivazione della sentenza, ancora sul piano dell’apparenza, sulla base dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il terzo motivo viene censurata, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ancora la motivazione, ma sotto l’aspetto specifico della dichiarata illegittimità dell’accertamento tributario per la ritenuta omessa notifica del processo verbale di constatazione, ad onta di circostanze suscettibili di deporre in senso contrario.
Con il quarto motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 289 del 2002, dell’art. 2, comma 44, l. n. 350 del 2003, dell’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto precluso il potere di accertamento anche con riguardo all’anno d’imposta 2002, ancorché la domanda di condono fosse relativa ad altre annualità.
Il primo e il terzo motivo sono suscettibili per connessione d’essere unitariamente trattati.
Le censure sono fondate e vanno accolte.
La CTR ha incentrato la decisione sull’assunto secondo cui non risulterebbe “notificato ai contribuenti alcun processo verbale”. Nella specie, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, l’Agenzia ha, tuttavia, riportato gli stralci documentali contenenti l’attestazione di consegna a C. S. F. del pvc e la sua eseguita notifica agli altri due soci della società di fatto, ancorché la CTR le abbia erroneamente e imperscrutabilmente disconosciute.
Giova, pertanto, richiamare il principio già espresso da questa Corte, in base al quale “In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all’esito di una verifica della Guardia di Finanza “con esito positivo”, rende inoperante la definizione automatica per l’anno a cui si riferisce, prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell’atto, mentre l’attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario” (Cass. n. 26702 del 2014; Cass. n. 16680 del 2016). L’equipollenza tra consegna e notifica del verbale rappresenta, dunque, un profilo sedimentato (v. anche Cass. n. 14366 del 2011). La attestazione della avvenuta consegna, (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del PVC consegnato al contribuente) è, invero, idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione) avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. Cass. n. 24915 del 2005).
La motivazione si palesa apparente posto che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
Con riferimento alla posizione fiscale dei soci in relazione all’anno 2002, giova rilevare come sia inammissibilmente dedotta nella presente sede di legittimità, da parte dei contribuenti, la questione nuova relativa all’incidenza applicativa dell’art. 2 I. 350 del 2003.
Mette in conto preliminarmente evidenziare che avuto riguardo all’IVA il condono va certamente disapplicato. Invero, in tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo (Cass. n. 27822 del 2018; Cass. n. 19661 del 2018; Cass. n. 28586 del 2017).
Su questa premessa, la parte contribuente adombra che il comma 44 dell’art. 2 l. n. 350 del 2003 testè richiamata avrebbe esteso l’adesione condonistica al 2002, che pure non era compreso nel perimetro della l. n. 289 del 2002; sarebbe venuta in apice una sorta di prorogatio, che avrebbe fatto venir meno la preclusività del pvc.
Merita rilevare che qualora, come nella specie, la questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – sia sollevata per la prima volta in memoria e non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere – nel caso che occupa disatteso – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005).
In ultima analisi, i motivi di ricorso primo e terzo congiuntamente trattati vanno, dunque, accolti, con assorbimento degli altri; ne consegue la cassazione della sentenza il rinvio della causa alla CTR del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente sede di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
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