CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19416 – La revocazione c.d. “straordinaria” si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell’art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice