CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19416

Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Impugnazione – Termine – Errore di fatto – Revocazione “ordinaria” e “straordinaria”

Ritenuto che

1. Con due distinti avvisi di accertamento per maggiore imposta INVIM, (n. 941V001122 e n. 941V001123), ritualmente notificati alla contribuente, l’Agenzia delle Entrate di Bologna accertava, sulla base della stima UTE, un maggior valore finale ed un minore valore delle spese incrementative, in relazione a due distinti atti registrati all’Ufficio Registro Atti Pubblici di Bologna il 24.01.1994 e rubricati rispettivamente al n. 1122 ed al n. 1123.

2. La contribuente impugnava i suindicati avvisi e la CTP, con le sentenze n. 389/14/03 e n. 388/14/03 del 19-03-2003, respingeva i ricorsi ritenendo idonea la motivazione dell’Ufficio sia in ordine alla valutazione dell’UTE che al mancato riconoscimento delle spese incrementative.

3. A seguito della notifica degli avvisi di liquidazione (riferiti agli avvisi di accertamento sopra indicati) la contribuente instaurava quattro giudizi: con i primi due, sul presupposto che gli avvisi di fissazione di udienza e di avvenuto deposito delle sentenze emesse dalla CTP sopra indicate erano stati notificati presso la sede della società, ma consegnati a persona non identificabile dalla firma e comunque non legittimata a ricevere gli atti, la contribuente chiedeva ex art. 38, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, in via principale, la declaratoria di non passaggio in giudicato delle sentenze citate e, in via subordinata, la revoca delle medesime e la rinnovazione dei giudizi di primo grado; con altri due giudizi, sulle medesime premesse di cui sopra, la società contribuente eccepiva l’illegittimità degli avvisi di liquidazione, in quanto emessi dall’Ufficio in carenza di potere posto che le sentenze, costituenti il presupposto dei medesimi, non sarebbero passate in giudicato; inoltre, eccepiva la nullità delle sentenze perché scaturenti da un giudizio nullo.

4. La CTP con le sentenze n. 168/11/07 e 169/11/07, riferite ai primi due giudizi, e con sentenza n. 170/11/07 riferita agli altri due, rigettava i ricorsi della contribuente.

5. La contribuente impugnava con due distinti atti di appello (il primo riferito alle prime due pronunce di primo grado, il secondo riferito alla terza) le indicate sentenze.

6. La CTR con sentenze n. 102/01/2009 e 103/01/2009 rigettava gli appelli avverso le sentenze n. 168 e 169 della CTP sopra indicate e con sentenza 104/01/2019 rigettava anche il secondo atto di appello proposto dalla contribuente.

7. Avverso le tre sentenze emesse dalla CTR la contribuente proponeva ricorso in cassazione oggetto delle sentenze n. 6048, 6054, 6055 del 2013 che disponevano, ex art. 364 c.p.c., il rinvio alla CTR.

8. La CTR con sentenza n. 533/5/14, depositata il 18/03/2014, riuniti i giudizi in riassunzione, rigettava gli appelli proposti dalla contribuente avverso le sentenze n. 168, 169, 170 del 2007 emesse dalla CTP, sul presupposto che il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. le sentenze 388 e 389 del 2003 della medesima CTP era, comunque, decorso in ragione dell’avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione.

9. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

10. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

11. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. Con il primo motivo B. S.r.l. deduce, ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 6048, 6054 e 6055 del 2013 nonché dell’art. 100 c.p.c.e art. 111 Cost e art 6 CEDU.

La contribuente lamenta che la CTR non avrebbe correttamente applicato il principio di diritto sancito dalle indicate sentenze, laddove ha affermato che l’unico strumento che poteva utilizzare, a seguito della conoscenza delle sentenze n. 389/14/03 e n. 388/14/03 del 19-03-2003 emesse dalla CTP per effetto della notifica degli avvisi di liquidazione ad esse relative, era la proposizione di un appello tardivo e non l’impugnazione dinnanzi alla stessa CTP.

Tale affermazione contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nelle indicate sentenze secondo cui dalla indicata conoscenza decorreva il termine lungo per impugnare che, di fatto, era stato rispettato mediante impugnazione dinnanzi la stessa CTP, con conseguente rispetto del principio affermato dalla stessa Corte.

Secondo la ricorrente il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione nelle sentenze indicate avrebbe implicitamente affermato che nel giudizio di merito la contribuente era contumace incolpevole con la conseguenza che ad essa, in applicazione delle norme riportate nel presente motivo di censura, deve essere riconosciuto il diritto di un esame nel merito della domanda di annullamento degli avvisi di maggior valore INVIM, esame mai avvenuto per avere nuovamente la CTR affermato il passaggio in giudicato delle sentenze 288 e 289 del 2003.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 6048, 6054 e 6055 del 2013 sotto il diverso profilo degli artt. 19, 38 e 50 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La ricorrente censura l’affermazione della CTR secondo cui le sentenze di primo grado 388 e 389 del 2003 indicate nel motivo che precede, potevano essere impugnate solo dinnanzi alla CTR in quanto essa: in punto di diritto, non tiene conto che l’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente l’impugnazione del provvedimento giurisdizionale dinnanzi allo stesso giudice nei casi di revocazione; in punto di fatto, in quanto la mancata notifica degli avvisi di trattazione e del deposito del dispositivo di sentenza non ha consentito la conclusione del giudizio di primo grado, ne ha permesso la proposizione dell’appello che sarebbe stato tardivo e, quindi, dichiarato inammissibile. In conclusione, anche al fine di garantire il diritto di difesa nei tre gradi di giudizio, l’unico strumento utilizzabile nel caso di specie era quello di richiedere allo stesso giudice di pronunciarsi sulla domanda proposta e ciò tenuto anche conto che l’appello tardivo, così come indicato dalla CTR, non è disciplinato nel nostro ordinamento.

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 6048, 6054 e 6055 del 2013 sotto il diverso profilo degli artt. 50 e 64 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata di revocazione ex art 64 cit. proposta alla stessa CTP e relativa alle sentenze da quest’ultima emesse nel 2003 sul presupposto dell’errore di fatto afferente all’omessa notifica degli avvisi di trattazione e del deposito della sentenza. La CTR, a parere della ricorrente, non avrebbe tenuto conto della piena legittimità dello strumento utilizzato in ragione del disposto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

4 Con il quarto motivo viene denunciato, ex art 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame su fatto decisivo nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza della CTR per avere, sull’erroneo presupposto del passaggio in giudicato delle sentenze del 2003 emesse dalla CTP, ritenuto implicitamente intangibili gli avvisi di accertamento omettendo così ogni valutazione sugli stessi.

5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta l’omesso esame circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione circa la documentazione prodotta che attestava il pagamento parziale di quanto richiesto dall’Amministrazione finanziari; pagamento che da quest’ultima non era stato considerato ai fini del calcolo degli interessi dovuti.

6. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non sono fondati.

6.1 L’art. 64, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente ratione temporis prevedeva che «1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura civile. 2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso». L’art. 395 c.p.c.dispone che «Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato».

Il successivo art. 396 c.p.c., disciplina i casi di revocazione straordinaria, cioè delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello e, in particolare, prevede che «Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso».

6.2 E’, dunque, possibile distinguere tra revocazione “ordinaria”, quando l’impugnazione concerne una sentenza non ancora passata in giudicato, e revocazione “straordinaria”, quando, invece, inerisce ad una sentenza passata in giudicato.

Con riferimento alla revocazione ordinaria, l’impugnazione attiene aspetti immediatamente rilevabili dalla lettura della sentenza (c.d. “motivi palesi”) ed in tal caso non è giustificato ammettere che tale strumento prevalga sulla definitività del giudicato, configurandosi la revocazione come una mera fase di un processo ancora pendente. I motivi, tassativi, di revocazione ordinaria sono, quelli riconducibili al c.d. “errore di fatto” (ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.), nell’ipotesi in cui la sentenza revocanda rappresenti, appunto, la conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. L’altro motivo di revocazione ordinaria è rappresentato dalla contrarietà ad un precedente giudicato intervenuto tra le medesime parti processuali (art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c.). La revocazione è, cioè, proponibile nei confronti di una sentenza che sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché il Giudice della sentenza revocanda non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

La revocazione c.d. “straordinaria”, al contrario, si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza.

I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell’art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice.

6.3 Alla luce del riportato quadro normativo deve affermarsi che la censura afferente al presunto vizio di notifica dell’udienza di trattazione e del dispositivo di sentenza non è qualificabile come errore di fatto ascrivibile al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., in quanto costituente motivo di diritto che, come tale andava proposto nei termini di cui all’art. 327 c.p.c.

Ed invero, premesso che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’avviso di fissazione di udienza e di avvenuto deposito della sentenza sotto il profilo del luogo in cui esse sono state eseguite, non configura un errore di fatto, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione.

6.4 Per quanto attiene al decorso dei termini per impugnare, l’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, per quanto di interesse nel presente giudizio, prevede che «3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza».

6.4 Le norme indicate individuano nell’appello l’atto con il quale l’odierna ricorrente avrebbe dovuto censurare le sentenze emesse dalla CTP nel 2003 laddove, con riferimento alla decorrenza del relativo termine, questa Corte aveva fissato quello indicato dall’art. 38, comma 3, cit. da individuarsi, appunto, dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza della sentenza.

6.5 La CTR nel dichiarare la contribuente decaduta dal potere di impugnazione ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato e individuato il dies a quo dalla data in cui sono stati notificati alla ricorrente gli avvisi di liquidazione che avevano quale presupposto le sentenze emesse dalla CTP nel 2003 che avevano confermato gli avvisi di accertamento ad essi relativi e, dunque, il 9.6.2006. Da tale momento decorreva il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; termine decorso senza alcuna impugnazione da parte della contribuente con conseguente passaggio in giudicato delle suindicate sentenze emesse nel 2003.

6.6. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

– Condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 12.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

– Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.