CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19474
Tributi – Riscossione – Cartelle di pagamento e successivo fermo amministrativo – Vizio di notifica – Inesistenza – Prova della notifica – Copia avviso di ricevimento – Contestazione della conformità all’originale – Necessità
Svolgimento del processo
La G. srl ha impugnato davanti alla CTP di Cosenza un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento sottostanti.
La CTP di Cosenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 399/2013, ha accolto il ricorso.
Equitalia sud spa ha proposto appello che la CTR di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1177/2016, ha accolto.
La G. srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Equitalia servizi di riscossione si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la G. srl ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 2719 e 2697 c.c. e dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata perché la CTR avrebbe errato nell’escludere l’inesistenza della notificazione degli atti impugnati sul presupposto della mancata contestazione della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento concernente la notificazione degli atti impugnati.
La doglianza è infondata.
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6-3, n. 23902 dell’11 ottobre 2017).
Nella specie, la CTR ha dato rilievo alla circostanza che la società contribuente non aveva formulato “un atto di disconoscimento espresso e formale, con il quale il ricorrente abbia confutato non solo la conformità della copia all’originale, ma anche il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione”.
Dalla lettura del ricorso, in effetti, emerge che la società ricorrente aveva – semplicemente lamentato la non conoscibilità del “soggetto che ha effettuato notifica” affinché ne fosse dichiarata l’inesistenza.
Pertanto, parte ricorrente non ha specificamente contestato i profili ai quali la CTR ha dato valore per giustificare la sua decisione.
2) Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 2697 c.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione perché la CTR avrebbe errato nel considerare non necessario che l’agente accertatore redigesse apposita relata di notifica.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass., Sez. 5, n. 6395 del 19 marzo 2014).
3) Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione perché la CTR avrebbe errato nel ritenere che il preavviso di fermo amministrativo impugnato non – dovesse essere annullato nonostante non fosse stato accompagnato da una comunicazione preventiva ad opera della P.A.
La doglianza è infondata.
Infatti, in materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l’invito ad adempiere entro cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente.
Pertanto, l’iscrizione ipotecaria preceduta da un fermo amministrativo è da considerare valida pur se non è stato formalmente instaurato con l’interessato un contraddittorio in ordine al versamento (Cass., Sez. 5, n. 28077 del 31 ottobre 2019, non massimata; Cass., Sez. 5, n. 26075 del 30 dicembre 2015).
Nella specie, tali principi devono ritenersi applicabili, per le stesse ragioni, pure con riferimento ad una vicenda nella quale l’atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo.
4) Il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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