CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21747
LSU – Trattamento ex art. 12, co. 5 lett. a, d.lgs. n. 468/1997 – Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo – Applicazione della sanatoria ex art. 44 l. n. 289 del 2002 – Esclusione
Rilevato che
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 245/2016, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di D.A., volta ad ottenere l’affermazione del proprio diritto ad avvalersi della sanatoria prevista dall’art. 44 l. n. 289/2002, che aveva consentito il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a coloro i quali all’1.12.2002 erano titolari di trattamento pensionistico;
la Corte ha esposto che il ricorrente fruiva di pensione dal gennaio 2000 quale LSU ex art. 12, comma 5, d.igs. n. 468 dei 1997 ed aveva maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità dal marzo 2003;
era errata la tesi secondo la quale il lavoratore non si trovava nella condizione prevista dal citato art. 44 per godere del regime di totale cumulabilità di pensione e reddito contemplato dall’art. 72, comm1, l. n. 388 del 2000, in quanto: a) la tesi non avrebbe fondamento letterale, posto che l’art. 44 cit. non distingue tra pensione di anzianità anticipata e pensione di anzianità ordinaria; b) non avrebbe sostegno sistematico posto che, quanto alla disciplina del cumulo, non si era mai distinta la posizione dei due tipi di trattamento (come rilevato da Cass. SS.UU. n. 20335/2005); c) contrasterebbe con finalità della norma, individuata nella necessità di estendere ai pensionati ordinari con 58 anni di età la possibilità di cumulo, prima limitata ai pensionati presso assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive, esclusive ed esonerative ai sensi dell’art. 72, c.1., l. n. 388/2000, senza considerare che il cumulo sopperisce alla esiguità della pensione percepita da costoro;
avverso la sentenza ricorre per cassazione l’Inps con un motivo; A. D. non ha svolto attività difensive;
Considerato che
con l’unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 44 L. n. 289 del 2002, posto che il trattamento fruito era stato quello speciale previsto dall’art. 12, comma 5 lett. a) d.lgs. n. 468 del 1997 e dall’art. 2 del decreto Ministero del lavoro 21 maggio 1998, che consentiva al lavoratore cui mancassero meno di 5 anni per la maturazione del diritto a pensione il riconoscimento di un immediato trattamento ridotto calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata sino a quel momento, anche se insufficiente a fondare il diritto alla pensione ordinaria di anzianità; ai lavoratore veniva anche riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50% del costo dei versamenti volontari necessari a perfezionare il requisito contributivo per accedere al trattamento di anzianità; anche sulla base di tale contributo era stata riconosciuta la pensione ordinaria di anzianità dal marzo 2003 ed inoltre il lavoratore aveva svolto attività di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero della P.I. da gennaio 2001 e sino all’anno 2008; al fine di ottenere il riconoscimento della totale cumulabilità tra reddito e pensione di anzianità, l’A. aveva attivato la procedura di cui al secondo comma dell’art. 44 1. n. 289 del 2002 che l’Istituto aveva negato ritenendo non sussumibile nella nozione di “pensione di anzianità” il trattamento fruito alla data del dicembre 2002;
il motivo è fondato;
premesso che la questione ha per oggetto la possibilità di far rientrare all’interno della nozione di pensione di anzianità, in ragione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 44 l. n. 289 del 2002, ai fini della totale cumulabilità della stessa con i redditi da lavoro autonomo, il trattamento di cui all’art. 12, comma 5 lett. a, d.lgs. n. 468 del 1997 (di cui l’A. ha fruito dal 2000 al 2003) è opportuno ribadire che:
– l’art. 12 d.lgs. n.468/1997, relativo alla disciplina transitoria del corpo di norme di revisione dei lavori socialmente utili oggetto del decreto legislativo citato, al comma 5 lett. a), al fine di favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori socialmente utili dì cui al comma 1, ha previsto l’adozione (nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l’occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8) di due misure, relative al caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia: 1) la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione; 2) l’erogazione anticipata del trattamento relativo all’anzianità maturata;
– nell’interpretare tali misure e l’effetto apportato al testo originale dal d.l. n. 78 del 1998 conv. in l. n. 176 del 1998, questa Corte di legittimità (Cass. 11/06/2013, n.14635) ha precisato che l’erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all’onere di prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva;
– ciò in quanto, a fronte dell’unica originaria previsione contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 468 del 1997, che prevedeva la concessione dì un contributo a fondo perduto solo “a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione” la cui finalità era certamente quella di favorire il raggiungimento dei benefici pensionistici rendendo in parte indenne l’assicurato dai costi sopportati, il successivo D.L. n. 78 del 1998 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi a quella già prevista, ammettendo l’assicurato al contributo in una seconda e diversa ipotesi ” ovvero all’erogazione anticipata dal trattamento relativo all’anzianità maturata”; si è ritenuto che la congiunzione “ovvero” (intesa nella sua prima accezione ordinaria come ” oppure” o “anche”) – intendesse disciplinare la situazione nella quale sussiste una ragione per un intervento di sostegno da parte pubblica attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto per soggetti che il Legislatore ha ritenuto particolarmente bisognosi di tutela sul fronte pensionistico;
– la successiva (Cass. n.15359 del 2014) ha affermato la eccezionalità della previsione di favore in esame, rispetto alle pensioni sia di anzianità che di vecchiaia, giacché ha rilevato che non può essere riconosciuto il beneficio del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto dall’art. 12, comma 5, del cligs. 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti contributivi per la pensione di anzianità al momento della domanda, sebbene non anche quelli per la pensione di vecchiaia, poiché tale norma prevede, a favore dei lavoratori socialmente utili cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) e dietro proseguimento volontario della contribuzione, una sola ipotesi di attribuzione del beneficio, che si configura quale misura straordinaria diretta a consentire a tale categoria di raggiungere un trattamento pensionistico e non anche un trattamento migliore rispetto a quello a cui avevano diritto al momento della domanda; in sostanza, la misura di favore è funzionale al raggiungimento del trattamento pensionistico di cui il titolare non risulta aver maturato i presupposti;
– la successiva Cass. n. 2712 del 2020 ha pure evidenziato, esaminando una fattispecie di incumulabilità tra l’assegno per lavori socialmente utili ed il trattamento di prepensionamento previsto dall’art. 50 l. n. 289 del 2002, che tale ultima disposizione dal primo gennaio 2003, ha riconosciuto ai soggetti indicati dall’art. 12 lett. a cit. < una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta> alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse all’uopo preordinate;
– da quanto sin qui evidenziato, si deduce che al trattamento fruito dall’A. tra il 2000 ed il 2003 (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5 lett. a) non possano riconoscersi i caratteri propri di un trattamento pensionistico anticipato ma, come poi esplicitamente indicato dall’art. 50 l. n. 289 del 2002, in relazione alla omogenea scelta normativa, con tale trattamento l’ordinamento ha inteso apprestare una misura di tipo indennitario, in senso lato, assistenziale, destinata ad accompagnare il lavoratore socialmente utile nel transito alla pensione, pure agevolata dal contributo volontario finanziato dall’apposito fondo;
– di tale trattamento l’A. ha beneficiato infatti sino al momento in cui lo stesso ha maturato il diritto alla pensione di anzianità; dunque, deve escludersi che tale trattamento sia coincidente con una pensione di anzianità, seppure anticipata, come tale utile a fungere da presupposto per l’applicazione della sanatoria prevista dall’art. 44 l. n. 289 del 2002;
– peraltro, a diversa conclusione non conducono i contenuti della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20335 del 2005;
– si trattava, in quel caso, di specifiche ipotesi (art. 5 legge 516/94), in cui la legge prevedeva pensionamenti anticipati in senso reale, posto che la legge direttamente concedeva <la “maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva” per il periodo necessario al compimento dei trentacinque anni, di talché la posizione previdenziale dell’interessato viene ad essere completata integralmente prima della erogazione della pensione>;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini la fattispecie in oggetto alla luce del principio sopra indicato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
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