CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2019, n. 12154 – Previdenza complementare la base imponibile, ai fini IRPEF, su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge