CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2019, n. 12161
Trattamento pensionistico – Calcolo – Retribuzione pensionabile – Computo previsto dalla normativa vigente presso il “Fondo Elettrici”
Rilevato che
1. P.C. — premesso di essere stato dipendente dell’E. e di godere del relativo trattamento pensionistico con decorrenza dal 1 ottobre 1997 e che l’importo della pensione corrispostogli era inferiore a quello spettante secondo la corretta interpretazione delle norme di cui al d.Lgs. 16 settembre 1996 n. 562 — convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro l’INPS chiedendone la condanna al pagamento delle maggiori somme spettantegli oltre accessori di legge;
2. l’adito giudice dichiarò inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda proposta dal C.;
3. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 maggio 2013, rigettò il gravame proposto dal C. sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
– nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente aveva lamentato che l’INPS aveva determinato il limite dell’80% della retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell’art. 3 del d.Lgs. n. 562/1996 ponendo alla base del relativo calcolo la retribuzione pensionabile del Fondo Previdenza Elettrici in luogo di quella dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) e, quindi, aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere le differenze pensionistiche maturate sulla base del trattamento mensile più favorevole, superiore a quello liquidato dall’istituto, senza illustrare gli errori di computo commessi dall’ente previdenziale e le effettive differenze ravvisabili a secondo del criterio di calcolo utilizzato limitandosi ad allegare prospetti contabili;
– il ricorrente, in effetti, si doleva di non aver avuto considerata, automaticamente, la retribuzione pensionabile prevista dalla normativa generale obbligatoria denunciando come l’INPS avesse, invece, calcolato la pensione sulla retribuzione considerata secondo le previsioni del fondo elettrici ragion per cui la problematica in questione doveva essere ravvisata non nella interpretazione dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 562/1996, ma nella individuazione della normativa che disciplinava quale fosse il sistema retributivo cui l’INPS doveva fare riferimento al momento della liquidazione del trattamento;
– nel caso in esame la pensione spettante al C., così come computata dall’INPS, non risultava superiore al maggiore dei due tetti di cui alle lettere a) e b) di cui all’art. 3, comma 2, del d.Lgs n. 562/1996 e, pertanto, correttamente l’istituto non aveva effettuato alcuna riduzione, così come al tempo stesso non avrebbe potuto aumentarla fino al raggiungimento dell’importo più elevato, in quanto ciò non era consentito dalla normativa vigente;
– pertanto, al fine di ottenere l’adeguamento richiesto, l’originario ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la pensione spettantegli, secondo il computo previsto dalla normativa vigente presso il “Fondo Elettrici” fosse di importo superiore al maggiore di quelli previsti in via alternativa come limiti massimi dalle lettere a) e b) del citato decreto legislativo laddove, invece, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione del tutto astratta e non già su allegazioni specifiche relative al caso concreto sì da consentire di individuare degli errori di calcolo dell’INPS;
4. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il C. affidato a due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’INPS;
Considerato che
5. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 562/1996 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo la Corte territoriale errato nell’interpretare la domanda che tendeva non ad ottenere il trattamento di pensione previsto dalla norme sull’AGO ma soltanto ad evitare che la pensione liquidata secondo le norme del Fondo Elettrici fosse assoggettata ad una indebita compressione a causa dell’errato criterio adottato per determinare il valore risultante dalla lettera a) dell’art. 3 , comma 2, del d.Lgs. n. 562/1996 che vale ad individuare uno dei due massimali da applicare al trattamento liquidato secondo le norme del Fondo sostitutivo, evidenziandosi come l’INPS avesse calcolato il massimale di cui alla citata lettera a) “..moltiplicando per l’80% la retribuzione pensione Fondo Elettrici, anziché la retribuzione pensionabile che sarebbe stata applicata sull’intera retribuzione fruita dal pensionato, ai sensi dell’art. 12 legge n. 153/1969 e successive modificazioni “.
Con il secondo motivo viene dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 562/96 in relazione all’art. 360 c.p.c. n.5 ( omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di illustrazione con l’atto di appello)” perchè la Corte territoriale nell’addebitare al ricorrente la carente prospettazione delle circostanze dirette a comprovare la sussistenza del diritto ad un diverso importo della pensione rispetto a quella posta in pagamento non aveva tenuto conto di quanto illustrato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il conteggio allegato, e con la riesposizione del conteggio stesso con l’atto di appello dai quali si evinceva che l’importo della pensione ottenuto con l’applicazione delle norme del Fondo sostitutivo si collocava al di sotto del massimale AGO;
6. entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Al riguardo è bene ricordare che il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il Fondo stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562: il primo tetto è rappresentato dall’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l’AGO; il secondo è costituito dall’ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ottenuti questi due valori, ossia il valore dei due tetti, li si pone a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura, ossia nella misura già calcolata. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore, restando così escluso che attraverso la determinazione di un limite massimo la pensione determinata secondo le regole del Fondo speciale, se calcolata in minore misura rispetto al tetto, possa ricevere incrementi di sorta. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 28996 del 10.12.2008). La ragione di questo meccanismo discende dalla duplice esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO, a seguito della abolizione di detti Fondi speciali ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, sulla base del quale è stato poi emanato il d.Lgs. n. 562 del 1996, e nel contempo di evitare di pregiudicare oltre misura gli assicurati che godevano delle più favorevoli disposizioni del Fondo speciale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha prospettato che l’INPS, nel determinare il valore – limite stabilito dall’art. 3, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 562/1997, non ha fatto corretta applicazione dei relativi criteri applicativi, non prendendo a base la retribuzione imponibile vigente presso l’INPS, che è omnicomprensiva ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969 ma quella ben più ristretta vigente presso il Fondo elettrici (art. 1 della L. n. 53 del 1963 confermata dalla successiva L. n. 1079/1971). Censura che si palesa, in realtà, fondata, dovendosi ribadire, per come ritenuto in pronunce su analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 28996 del 10/12/2008; n. 1444 del 23/01/2008 e numerose successive), che il tenore letterale della disposizione (conforme a quella dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs n. 658 del 1996, lett. a, per gli addetti al servizio di telefonia, e dell’art. 3, comma 5, del d.Lgs. n. 414 del 1996 per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a), nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”, ha necessariamente inteso richiamare la nozione di retribuzione vigente in quella gestione, non trattandosi di liquidare la pensione su una base imponibile diversa e superiore (contravvenendo al principio di correlazione fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile), essendo la pensione pur sempre calcolata sulla retribuzione imponibile del Fondo elettrici, laddove quella vigente nell’assicurazione generale funge solo da parametro cui commisurare la prima. Orbene, l’impugnata sentenza, dopo aver enunciato i principi sopra richiamati, poi, in concreto, nella parte finale della motivazione ha affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione del tutto astratta e non già su allegazioni specifiche relative al caso concreto sì da consentire di individuare degli errori di calcolo dell’INPS mentre, invece, era chiara la questione posta dal ricorrente e, peraltro, individuata dalla stessa Corte territoriale (a pag. 2 della motivazione e come sopra riportato nello istorico di lite) e cioè che l’INPS aveva erroneamente determinato il limite dell’80% della retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell’art. 3 del d.Lgs. n. 562/1996 ponendo alla base del relativo calcolo la retribuzione pensionabile del Fondo Previdenza Elettrici in luogo di quella dell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.0.) (e nei conteggi contenuti nell’atto di appello che riprendevano quelli allegati al ricorso introduttivo del giudizio erano state illustrate le conseguenze, in termini di minore ammontare della pensione in godimento, dell’errore commesso, nell’assunto del ricorrente, dall’istituto);
7. pertanto, il ricorso va accolto , l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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